Earth Constitution in Italian

Una COSTITUZIONE PER LA FEDERAZIONE della TERRA

Preambolo

Convinti che l’umanità, oggi, è giunta ad una svolta nella storia e che ci troviamo alla soglia di un nuovo ordine mondiale, che permette di inaugurare un’ere di pace, di giustizia, di prosperità e du armonia;

Consapevoli della interdipendenza dei Popoli, delle Nazioni, e di tutto il mondo vivente;

Consapevoli che l’abuso che l’uomo ha fatto della scienza e della tecnologia ha portato l’umanità sull’orlo del disastro, con la produzione de orrende armi di distruzione di massa, e sull’orlo della catastrofe ecologica e sociale;

Consapevoli che il concetto tradizionale della sicurezza, mediante la difensa militare, è un’assoluta illusione sia  per il presente che per il futuro;

Consapevoli della sofferenza e dei conflitti causati dalla sempre crescente disparità fra ricchi e poveri;

Convinti del nostro obbligo verso le generazioni future di salvare l’umanità dall’imminente distruzione totale;

Consci che l’umanità è UNA, nonostante la esistenza de diverse nazioni, razze, fedi, idiologie e culture, e che il principio dell’unità nella diversità è il fondamento per una nuova era, in cui la guerra sarà bandita e prevarrà la pace, in cui tutte le risorse della terra saranno equamente utilizzate per il benessere dell’umanità, e in cui i diritti e le responsabilità umane fondamentali saranno condivise da tutti, senza discriminazione;

Consci della inevitabile realtà che la speranza maggiore per la sovravvivenza della vita sulla terra è l’instaurazione di un governo democratico mondiale;

Noi, cittadini del mondo, decidiamo, con questo documento, di fondare una Federazione Mondiale, governata secondo la presente Costituzione per la Federazione della Terra.

Una COSTITUZIONE PER LA FEDERAZIONE della TERRA

Articolo 1   Funcioni Generali del Governo Mondiale

Le Funcioni generali del Governo Mondiale saranno:

1,   Impedire la guerra, assicurare il disarmo, resolvere conflitti territoriali o di altra natura che mettono in pericolo la pace e i diritti umani.

2.   Proteggere i diritti umani universali, in particolare la vita, la libertà, la sicurezza, la democrazia e assicurare uguali opportunità di vita per tutti.

3.   Ottenere per tutti gli abitanti della Terra le condizioni richieste per un equo sviluppo economico e sociale e per una giusta repartizione delle risorse.

4.   Regolamentare il commercio, le comunicazioni, i mezzi di trasporto, i sistemi valutari, gli standards di misura, l’uso delle resorse mondiali ed altri processi globali ed internazionali.

5.   Proteggere l’ambiente e la struttura ecologica della vita da tutti gli elementi dannosi e controllare le innovazioni technologiche i cui effetti altrepassano le frontiere nazionali, affinché la terra rimanga per l’umanità un habitat sicuro, salubre, fonte di felicità.

6.   Progettare e mettere in atto soluzioni per tutti i problemi che superano le competenze dei Governi Nazionali, o che hanno già ora o potrbbero avere in avvenire incidense o conseguenze di portata internazionale e globale.

Articolo 2   Struttura Fondamentale della Federazione Mondiale e del Governo Mondiale

1.  La Federazione della Terra dovrà essere strutturata como una Federazione universale, in modo da includere tutte le Nazioni e gli individui.  La sua competenza si estenderà a tutti gli oceani, i mari e le terre del mondo, compresi i territori non indipendenti e l’atmosfera circostante.

2.   Il Governo Mondiale della Federazione della Terra non dovrà avere carattere militare, ma essenzialmente democratico nella sua struttura; e la sua sovranità definitiva spetterà a tutta la popolazione della Terra.

3.   L’autorità e i poteri accordati al Governo Mondiale saranno limitati a quelli definiti nella presente Costituzione per la Federazione della Terra, e verranno applicati ai problemi ed agli affari che superano le frontiere nazionali, lasciando ai Governi Nazionali la giurisdizione sugli affari interni delle rispettive nazioni, purché nella misura compatibile con l’autorità che il Governo Mondiale deve esercitare per proteggere i diritti umani universali definiti nella Costituzione Mondiale.

4.   Le unità elettorali ed amministrative di base, con elezione diretta, constitutiranno i Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali.  Saranno fissati non più di 1.000 Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali, aventi approssimativamente la stessa popolazione, con variazioni contenute entro i limiti del  dieci per cento in più o in meno.

5.   I Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali contigui saranno riuniti in modo da comporre un totale di venti Regioni Elettorali ed Amministrative Mondiali per gli scopi seguenti (ma non in senso limitativo): per l’elezione o la nomina di alcuni alti Funzionari del Governo Mondiale;  per fini amministrativi;  per comporre i vari organi del Governo Mundiale elencati nell’Art. 4;  per il funzionamento del potere giudizieario, del Sistema per imporre il respettó del diritto e della legge mondiale e dell’Organismo Mondiale per la protezione dei diritti dell’Individuo (Ombudsmus), come pure di qualsiasi altro organo o Ente Specializzato del Governo Mondiale.

6.   Le Regioni Elettorali e Amministrative Mondiali potranno essere composte da un numero variabile di Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali, tenendo conto dei fattori geografici, culturali, ecologici e di altro genere, oltre che della popolazione.

7.   Le Regioni Elettorali e Amministrative Mondiali contigue saranno riunite a gruppi di due per formare le “Regioni-Magne”, o Super-regioni.

8.   Le frontiere delle Regioni Elettorali e Amministrative Mondiali non dovranno interferire con le frontiere dei Distretti Elettorali ed i vari Dipartimenti Amministrativi Mondiali e saranno comuni, per quanto lo permettano i vari Dipartimenti Amministrativi e i diversi organi ed Enti Specializzati del Governo Mondiale. Le frontiere dei Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali e quelle delle Regioni non coincideranno necessariamente con le frontiere nazionali attuali, ma vi si adegueranno nella misura in cui ciò possibile.

9.   Le Regioni Elettorali Amministrative Mondiali saranno raggruppate per formare almeno cinque Divisioni Continentali della Terra, per l’elezione o la nomina di alcuni alti Funzionari del Governo Mondiale e per taluni aspetti della composizione e del funzionamento dei diversi organi e Enti Specializzati del Governo Mondiale elencati qui di seguito.   Le frontiere delle Divisioni Continentali non devono intersecarsi, nei limiti del possibile, con le frontiere nazionali esistenti.  Le Divisioni Continentali potranno essere composte de un numero variabile di Regioni Elettorali e Amministrative Mondiali.

Articolo 3   Organi del Governo Mondiale

Gli organi del Governo Mondiale saranno:

1.    Il Parlamento del Mondo.

2.    L’Esecutivo del Mondo.

3.    La Gestione del Mondo.

4.    Il Complesso Integrante.

5.    L’Ordinamento giudiziario del Mondo.

6.    Il Sistema di Applicazione.

7.    Il Mondo Ombudsmus.  

Articolo 4   Atrribuzione di Poteri Specifici al Governo Mondiale

Il Governo Mondiale dovrà esercitare attraverso i suoi vari organi ed Enti Specializzati i seguenti poteri:

1.   Impedire le guerre e i conflitti armati fra nazioni, regioni, distretti, parti e popoli nella Terra.

2.   Controllare il disarmo e interdire il riarmo;  proibira ed eliminare la progettazione, gli esperimenti, la fabbricazione, l’acquisto, la vendita, l’uso e il possesso delle armi di distruzione di massa e di tutte le armi chi il Parlamento Mondiale decidesse di interdire.

3.   Proibire ogni incitamento alla guerra e ogni discriminazione contro gli obiettori di coscienza e ogni diffamazione a loro riguardo.

4.   Fornire i mezzi per risolvere in modo pacifico ed equo le controversie e i conflitti fra Nazioni, popoli e/o altri componenti della Federazione della Terra.

5.   Controllare la delimitazione delle frontiere per regolamentarne i conflitti e, se necessario, indire plebisciti.

6.   Definire le frontiere dei Distretti, delle Regioni e delle Divisioni stabilite per bisogni elettorali, amministrativi, giuridici e per altri scopi del Governo Mondiale.

7.   Definire e regolamentare le procedure per la candidatura e l’elezione dei membri di ciascuna Camera del Parlamento Mondiale e per la candidatura, l’elezione e l’assunzione di tutti i funzionari e del personale del Governo Mondiale.

8.   Codificare la legislazione mondiale, includendovi il corpo del diritto internazionale elaborato prima dell’adozione dela Costituzione Mondiale, purché questo non sia in contrasto con essa e sia stato approvato dal Parlamento Mondiale.

9.   Stabilire standards universali per i pesi, le misure, i sistemi contabili e i metodi di archiviazione.

10.  Fornire assistenza in caso di gravi calamità, come siccità, carestia, epidemie, alluvioni, terremoti, cicloni, catastrofi ecologiche e disastri di altra natura.

11.  Garantire e far applicare le libertà civili e i fondamentali diritti umani definiti nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini della Terra, previsti nella presente Costituzione Mondiale all’Articolo 12.

12.  Definire le norme e promuovere a livello mondiale il miglioramento delle condizioni del lavoro, dell’alimentazione, della salute, delle abirazioni, degli insediamenti umani, delle condizioni ambientali, della istruzione, della sicurezza economica e delle altre condizioni definite nell’Articolo 13 della presente Costituzione Mondiale.

13.  Regolamentare e controllare i trasporti, le comunicazioni, i servizi postali internazionali e i movimenti migratorî della popolazione.

14.  Regolamentare e controllare le attività transnazionali riguardanti l’industria, le società, gli affari, i cartelli industriali, i servizi professionali, nonché l’offerta di mano d’opera, le finanze, gli investimenti e le assicurazioni.

15.   Assicurare e controllare l’eliminazione delle tariffe doganali e delle altre barriere commerciali fra le nazioni, con provvedimenti che prevengano o minimizzino i danni di coloro che prima erano protetti dalle tariffe stesse.

16.  Riscuotere le tasse e assicurare le entrate e i fondi con mezzi diretti o indiretti necessari agli scopi e alle attività del Governo Mondiale.

17.  Creare e gestire le istituzioni mondiali finanziarie, le attività bancarie, creditizie e assicurative destinate a soddisfare i bisogni umani; stabilire, emettere e regolare la valuta, il credito e i cambi mondiali.

18.  Progettare e regolamentare lo sviluppo, l’uso, la conservazione e il riciclaggio delle risorse naturali della Terra in quanto patrimonio comune dell’umanità; proteggere l’ambiente con ogni mezzo a beneficio delle generazioni presenti e future.

19.  Creare e gestire un’organizzazione per lo sviluppo economico mondiale, volta a soddisfare equamente i bisogni delle nazioni e degli individui che fanno parte della Federazione Mondiale.

20.  Progettare e mettere in opera soluzioni ai problemi transnazionali relativi all’approvvifionamento alimentare, alla produzione agricola, alla fertilità e conservazione del suolo, al controllo delle malattie delle piante causate dagli insetti nocivi, al controllo dei farmaci e dei velenti e del tratamento dei refiuit tossici.

21.  Elaborare e mettere in opera i mezzi di controllo della crescita demografica in rapporto alla capacità alimentare della Terra e risolvere i problemi della distribuzione della popolazione.

22.  Sviluppare, proteggere, regolamentare e conservare le risorse idriche della Terra; progettare e mettere in opera dei piani transnazionali di irrigazione ed altri refornimenti d’acqua e controllarne l’attuazione; asssicrare un’equa distribuzione delle risorse idriche transnaionali e prendere misure di protezione contro gli effetti nefasti dal punto di vista transnazionale dei piani nazionali di diversine delle acque o dell’umidità atmosferica o progetti di controllo sulle condizioni metereologiche.

23.  Esercitare i diritti sugli oceani e i fondali marini della Terra, amministrarne e controllarne lo sviluppo e la conservazione, comprese tutte le risorse annesse e proteggerle contro ogni danno.

24.  Proteggere dai danni, controllare e sorvegliare gli usi dell’atmosfera della Terra.

25.  Condurre esplorazioni e ricerche interplanetarie e cosmiche; esercitare la giurisdizione esclusiva sulla Luna e su tutti i satelliti lanciati dalla Terra.

26.  Creare, gestire e/o coordinare i sistemi mondiali di trasporto aereo e marittimo, le ferrovie e le autostrade internazionali, i sistemi di comunicazioni interplanetarie. Controllare e amministrare le vie di navigazione di interesse vitale.

27.  Svilluppare, gestire e/o coordinare i sistemi transnazionali di produzione e distribuzione dell’energia o le reti di piccole unità, integrandole nei sistemi o nelle reti energetiche alimentate da sole, vento, acqua, maree differenziali di calore, forze magnetiche e qualsiasi altra fonte di refornimento energetico cicuro, ecologicamente sano e permanente.

28.  Controllare l’estrazione, la produzione, il trasporto e l’uso delle fonti fossili di energia sì da ridurre e prevenire danni all’ambiente e all’equilibrio ecologico, impedire i conflitti e conservare i rifornimenti necessari ad un uso prolungato da parte delle generazioni future.

29.  Esercitare giurisdizione e controllo esclusivi su ricerche di energia nucleare ed esperimenti e produzione di enegia nucleare, incluso il diretto di proibire qualsiasi forma di esperimento o di produzione considerata pericolosa.

30.  Porre sotto controllo mondiale le essenziali risorse naturali esauribili o distribuite sulla Terra in misura ineguale. Individuare e applicare i mezzi per ridurre gli sprechi e ottenere una giustizia distributiva, qualora lo sviluppo e la produzione siano insufficienti a fornire a ciascuno tutto ciò di cui possa avere bisogno.

31.  Provvedere all’esame e alla valutazione delle innovazioni tecnologiche che hanno o possono avere implicazioni sopranazionali per identificare possibili rischi o pericoli per l’umanità o per l’ambiente; istituite controlli e regolamenti della tecnologia considerati necessari per prevenire o correggere gravi rischi o pericoli per la salute e il benessere dell’umanità.

32.  Eseguire programmi intensivi per sviluppare alternative sicure a qualsiasi tecnologia o processo tecnologico che possa essere pericoloso per l’ambiente, per il sistema ecologico e per la salute e il benessere umano.

33.  Risolvere i problemi sopranazionali causati da forti disparità nello sviluppo o nelle capacità tecnologiche, nella formazione  del capitale, nella disponibilità delle risorse naturali, nelle possibilità di istruzioné, nelle opportunità economiche e nei differenziali dei prezzi  e dei salari.  Favorire i processi di trasferimento della tecnologia in condizioni che salvaguardino il benessere umano e ambientale e contribuiscano alla giustizia distributiva.

34.  Intervenire con procedure definite dal Parlamento Mondiale nei casi di violenza o di problemi interni ad uno Stato che costituiscano una seria minaccia per la pace mondiale e per i diritti umani universali.

35.  Sviluppare un sistema universitario mondiale. Ottenere che siano corretti i testi e tutti i materiali di informazione tendenziosa, che possano generare equivci o conflitti a casua dele differenze di razza, religione, seso, nazionalità o opinione.

36.  Organizzare e amministrare Corpi di Servizio Mondiale volontari e non militari per attuare una grande varietà du progetti al servizio del benessere umano.

37.  Indicare, nella misura in cui ciò possa essere auspicabile, una o più lingue ufficiali mondiali.

38.  Creare e gestire un sistema di parchi mondiali, riserve naturali e spazi incontaminati abitati da animali selvatici.

39.      Definisca e stabilisca le procedure per iniziativa ed il referendum dai cittadini di terra su legislazione sovranazionale non proibita da questa Costituzione Mondiale.

40.      Costituire dipartimenti, uffici, commissioni, istituti, società, gestioni, amministrazioni, agenzie, o Enti Specializzati ritenuti necessari all’esercizio effettuare c’è ne e tutti i funzioni e poteri del Governo Mondiale.

41.      Risponda alle esigenze di umanità c’è ne ed in tutti i sensi che siano ora, o può risultare in avvenire essere, oltre la capienza degli enti pubblici territoriali nazionali.

Articolo 5   Il Parlamento Mondiale

5. 1.   Funzioni e Poteri del Parlamento Mondiale

Le funzioni ed i poteri del Parlamento Mondialeconterranno quanto segue:

5.1.1.  Per preparare e promulgare legislazione dettagliata in tutte le zone di autorità e della giurisdizione assegnate al Governo Mondiale secondo l’articolo IV di questa Costituzione Mondiale.

5.1.2.  Per emendare o abrogare le leggi Mondiale può essere trovato necessario o desiderabile.

1.3.  Per approvare, emendare o rifiutare le leggi internazionali sviluppate prima dell’avvenimento del governo Mondiale e codificare ed integrare il sistema di legge Mondiale e di legislazione Mondiale sotto il governo Mondiale.

1.4.   Per stabilire tali regolazioni e sensi come può essere necessario, costante con questa costituzione Mondiale, per il perfetto funzionamento di tutte le organi, filiali, reparti, uffici, commissioni, istituti, agenzie o parti del governo Mondiale.

1.5.   Per rivedere, emendi e dia l’approvazione definitiva ad ogni preventivo per il governo Mondiale, come presentato dall’esecutivo Mondiale;  per inventare i mezzi specifici per direttamente l’innalzamento costituisce un fondo per necessario per compiere il preventivo, compreso le tasse, autorizzazioni, tasse, globalmente ha spiegato costi sociali e pubblici che devono essere aggiunti nei prezzi per le merci e servizi, prestiti ed avanzamenti di accreditamento e tutti i altri mezzi adatti;  e per appropriare ed assegnare i fondi monetari per tutti i funzionamenti e funzioni del governo Mondiale nel nce di accorda con i preventivi approvati, ma conforme alla destra del Parlamento modificare qualsiasi appropriazione non ancora spesa o contrattualmente commessa.

1.6.   Per generare, alteri, abolisca o consolidano i reparti, gli uffici, le commissioni, gli istituti, le agenzie o altre parti del Governo Mondiale può essere necessario per il funzionamento migliore dei parecchi organi del Governo Mondiale, conforme alle disposizioni di specifi c di questa Costituzione Mondiale.

1.7.   Per approvare gli appuntamenti i capi di tutti i reparti importanti, le commissioni, gli uffici, le agenzie ed altre parti dei parecchi organi del Governo Mondiale, o tranne quelli scelti dalle procedure di amministrazione civile ed elettorale  .

1.8.   Per rimuovere dall’ufficio per causa qualsiasi membro dell’Esecutivo Mondiale e da qualsiasi testa elettiva o appointive di qualsiasi organo, del reparto, dell’ufficio, dell’agenzia o dell’ altra parte del Governo Mondiale, conforme alle disposizioni specifiche in questa Costituzione Mondiale riguardo agli uffici specifici. 

1.9.   Per definire e modificare i contorni dei Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiale, le Divisioni Continentali, delle Regioni di Magna, e delle Regioni Amministrative ed Elettorali Mondiale.

1.10.   Per programmare l’esecuzione di quelle disposizioni della Costituzione Mondiale che richiedono l’esecuzione dalle fasi durante le parecchie fasi del Governo Provvisorio Mondiale, della prima fase attiva del Governo Mondiale, della seconda fase attiva del Governo Mondiale e della fase attiva completa del Governo Mondiale, come definita gli Articoli in 17 ed in19 di questa Costituzione Mondiale.

1.11.  Per progettare e programmare il perseguimento di quelle disposizioni della Costituzione Mondiale che può richiedere un periodo degli anni per essere compiuto.

Sez. 2.   Composizione del Parlamento Mondiale

2.1   Il Parlamento Mondiale si comporrà di tre case, indicato come segue:

  • la Camera dei Popoli, rappresentare direttamente ed ugualmente la gente di terra;
  •  la Camera delle Nazioni, rappresentare le nazioni che si associano insieme alla federazione di terra;  e
  • la Camera dei Consiglieri con le funzioni particolari per rappresentare gli più alti buoni ed interessi di umanità nell’insieme.

2.2.  Tutti i membri del Parlamento Mondiale, senza riguardo alla Camera, saranno designati Membri del Parlamento Mondiale. 

Sez. 3   La Camera dei Popoli

3.1.   La Camera dei Popoli sarà composta di delegati dei popoli direttamente eletti in proporzione alla popolazione dei Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali definiti nell’Articolo 2 – Sez. 4.

3.2.   I delegati del popolo saranno eletti a suffragio universale, aperto a tutte le persone di età non inferiore ai 18 anni.

3.3.   Un delegato del popolo sarà eletto in ciascuno dei Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali e rimarrà in carica alla Camera dei Popoli con un mandato di cinque anni.  I delegati del popolo potranno essere rieletti successivamente senza limiti.  Ciascun delegato del popolo disporrà di un solo voto.

3.4.   Un candidato alle elezioni dei delegati del popolo dovrà avere almeno 21 anni di età, risiedere da almeno un anno nel distretto elettorale in cui pone la sua candidatura e dovrà prestare giuramento di servire l’umanità.

Sez. 4   La Camera delle Nazioni

4.1.   La Camera delle Nazioni sarà composta dai delegati nazionali eletti o nominati con procedure fissate da ciascun Governo Nazionale in base alle seguenti clausole:

4.1.1)   Un Delegato Nazionale di ciascuna nazione con una popolazione di almeno 100.000 abitanti, ma inferiore a 10 milioni.

4.1.2)   Due Delegati Nazionali di ciascuna nazione con una popolazione di almeno 10 milioni, ma inferiore a 100 milioni.

4.1.3)   Tre Delegati Nazionali di ciascuna nazione con una popolazione de 100 milione di abitanti o più.

4.2.   Le Nazioni com meno di 100.000 abitanti potranno raggrupparsi con altre nazioni per poter essere rappresentate alla Camera delle Nazioni.

4.3.   I Delegati Nazionali saranno eletti o nominati con un mandato di cinque anni e potranno essere rieletti o nominati per mandati successivi senza limiti.  Ciascun Delegato Nazionale disporrà di un solo voto.

4.4.   Chiunque presti servizio come Delegato Nazionale dovrà essere cittadino da almeno due anni della nazione che rappresenta, avere compiuto 21 anni e dovrà prestare giuramento di servire l’umanità.

Sez. 5   La Camera dei Consiglieri

5.1.   La Camera dei Consiglieri sarà composta da 200 Consiglieri scelti in pari numero fra i candidati proposti dalle venti Regioni Elettorali e Amministrative Mondiali, come definito nell’Articolo 2 Sez. 5 e 6, e cioè dieci per ciascuna Regione.

5.2.   La designazione dei candidati alla Camera dei Consiglieri sarà fatta da professori e studenti nelle Università, nei Colleges e negli Istituti Superiori di Istruzione di ciascuna Regione Elettorale ed Amministrativa Mondiale. I candidati potranno svolgere qualsiasi attività all’interno e all’esterno dell’Università.

5.3.   I candidati alla Camera dei Consiglieri, proposti da ciascuna Regione Elettorale ed Amministrativa Mondiale, dovranno, mediante una loro votazione interna, ridurre i candidati ad un numero conpreso tra il doppio ed il triplo di quello dei consiglieri da eleggere.

5.4.   I candidati proposti per la Camera dei Consiglieri Dovranno aver compiuto 25 anni e dovranno prestare giuramento di servire l’umanità.  Non è richiesta la residenza, quindi non sarà necessario che un candidato risieda nella Regione da cui è proposto o eletto.

5.5.   I membri della Camera dei Consiglieri di ciascuna Regione saranno eletti dai membri delle altre due Camere del Parlamento Mondiale della Regione in oggetto.

5.6.   I Consiglieri resteranno in carica per un mandato di dieci anni.  Una metà dei membri della Camera dei Consiglieri verrà eletta ogni cinque anni.  I Consiglieri potranno essere rieletti successivamente senza limiti. Ogni Consigliere disporrà di un solo voto.

Sez. 6   Procedure del Parlamento Mondiale

6.1.   Nel corso della prima sessione consecutiva alle elezioni geneali, ciascuna delle Camere del Parlamento Mondiale eleggerà fra i suoi membri un ufficio di cinque Presidenti, uno per ciascuna delle cinque Divisioni Continentali.  Mediante rotazione annua i Presidenti si succederanno a turno così che ciascuno svolgerà per un anno funzioni di Presidente, mentre gli altri quattro fungeranno da Vice-Presidenti.

6.2.   Qualsiasi misura o provvedimento legislativo potrà essere presentato sia dalla Camera dei Popoli, sia dalla Camera delle Nazioni o contemporaneamente da entrambe ed entreranno in vigore dopo l’approvazione con voto a maggioranza semplice della Camera dei Popoli e della Camera delle Nazioni, eccetto in quei casi in cui un voto, a maggioranza assoluta o ad altra maggioranza sia specificatamente richiesto dalla presente Costituzione Mondiale.

6.3.   In caso di contrasto insanabile su di un provvedimento proposto per iniziativa sia della Camera dei Popoli sia della Camera delle Nazioni, il provvedimento dovrà allora essere sottoposto automaticamente alla Camera dei Consiglieri, che deciderà a maggioranza semplice, tranne nei casi in cui altre maggioranze siano richieste dalla presente Costituzione Mondiale.  Qualsiasi provvedimento protrà essere rimesso alla decisione della Camera dei Consiglieri con voto concorde delle altre due Camere.

6.4.   La Camera dei Consiglieri protrà prendere l’iniziativa di qualsiasi provvedimento legislativo, che dovrà essere sottoposto successivamente alle altre due Camere.  Take provvedimento dovrà allora essere approvato con voto a maggioranza semplice dalla Camera dei Popoli e dalla Camera delle Nazioni per divenire esecutivo, a meno che un’altra maggioranza non sia richiesta da qualche articolo della presente Costituzione Mondiale.

6.5.   La Camera dei Consiglieri potrà esprimere un parere o proporre una risluzione su qualsiasi provvedimento all’esame di ciascuna delle altre due Camere; l’una o l’altra delle due Camere potrà sollecitare il parere della Camera dei Consiglieri prima di decidere in merito ad un provvedimento.

6.6.   Ciascuna delle Camere del Parlamento Mondiale dovrà adottare le proprie norme particolareggiate di procedura, in conformità alle procedure fissate dalla presente Constituzione, al fine di facilitare il coordinamento dell’attività delle tre Camere.

6.7.   L’approvazione delle nomine da parte del Parlamento Mondiale o di una qualsiasi delle sue Camere riciederà un voto a maggioranza semplice, mentre la destituzione per giusta causa richiederà un voto a maggioranza assoluta.

6.8.  Dopo l’inizio ufficiale della Fase Operativa Completa del Governo Mondiale, saranno indette le elezioni generali dei membri della Camera dei Popoli del Parlamento Mondiale da organizzarsi ogni cinque anni il primo martedì di Ottobre.  Le prime eleczioni generali saranno indette entro i primi due anni dall’inizio ufficiale della Fase Operativa Completa del Governo Mondiale.

6.9.   Fino a che non sarà stato diciarato l’inizio della Fase Operativa Completa del Governo Mondiale, si potranno indire le elezioni dei membri della Camera dei Popoli ogni qualvolta ciò sia reso possibile dallo svolgimento della campagna per la ratifica della presente Costituzione Mondiale.

6.10.  Sissioni regolari della Camera dei Popoli e della Camera delle Nazioni del Parlamento Mondiale saranno convocate il secondo Lunedì di Gennaio di ciascun anno.

6.11.  Ciascuna nazione, secondo le proprie procedure, nominerà o eleggerà i membri della Camera delle Nazioni del Parlamento Mondiale almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Parlamento Mondiale in Gennaio.

6.12.  La Camera dei Popoli, insieme con la Camera delle Nazioni, eleggerà i membri della Camera dei Consiglieri del Parlamento Mondiale nel mese di Gennaio, dopo le elezione generali.  Per la prima sessione dopo le elezioni generali, la Camera dei Consiglieri si riunirà contemporaneamente alle altre due Camere.

6.13.  Elezioni supplementari per coprire i posti vacanti si terranno entro tre mesi dal momento in cui si verificherà tale vacanza.

6.14.  Il Parlamento Mondiale resterà in sessione per un minimo di almeno nove mesi all’anno.  Una o due interruzioni potranno aver luogo nel corso di ogni anno, nei momenti e per la durata stabiliti con voto a maggioranza semplice dalla Camera dei Popoli e da quella delle Nazioni in sessione plenaria.

6.15.  Gli stipendi annuali dei membri del Parlamento Mondiale di tutte e tre le Camere saranno identici, tranne che per coloro che sono anche membri del Presidum e del Gabinetto Esecutivo.

6.16.   Le tabelle degli stipendi dei membri del Parlmento Mondiale e dei membri del Presidium e del Gabinetto Esecutivo saranno fissate dal Parlamento Mondiale.

Articolo 6   L’Esecutivo Mondiale

Sez. A   Funzione e Poteri dell’Esecutivo Mondiale

1.   Applicare il sistema fondamentale del diritto mondiale definito dalla Costituzione Mondiale e dal Corpo del Diritto Mondiale condificato dopo l’approvazione del Parlamento Mondiale.

2.   Applicare la legislazione promulgata dal Parlamento Mondiale.

3.   Proporre e raccomandare i progetti di legge sottoposti al Parlamento Mondiale per la loro promulgazione.

4.   Convocare il Parlamento Mondiale in sessione speciale, quando ciò sia necessario.

5.   Esercitare attività di controllo sull’Amministrazione Mondiale, sul Complesso Integrativo e su tutti i dipartimenti, uffici, istituti ed Enti Specializzati.

6.   Nominare, selezionare e destituire i dirigenti dei vari organi, settori, dipartimenti, uffici, servizi, commikssioni, istituti, Enti Specializzati e altri componenti del Governo Mondiale, in accordo con gli articoli della presente Costituzione Mondiale e con i provvedimenti promulgati dal Parlamento Mondiale.

7.   Preparare e sottoporre annualmente al Parlamento Mondiale un bilancio comprensivo di tutte le operazioni del Governo Mondiale; preparare e sottoporre periodicamente i bilanci di previsione per periodi di diversi anni.

8.   Determinare e proporre le priorità in materia di legislazione mondiale e di stanziamenti di bilancio.

9.   Assumere verso il Parlamento Mondiale la responsabilità delle spese per gli stanziamenti effettuati dal Parlamento Mondiale stesso, in conformità con i bilanci approvati e con quelli a più lungo termine, sotto riserva delle revisioni approvate dal Parlamento Mondiale.

Sez. B   Composizione dell’Esecutivo Mondiale

L’Esecutivo Mondiale sarà composto da un Presidium di cinque membri e da un Gabinetto Esecutivo da venti a trenta membri, tutti membri del Parlamento Mondiale.

Sez. C   Il Presidium

1.   Il Presidium sarà composto da cinque membri: un Presidente e quattro Vice-Presidenti.  Ciascuno dei membri del Presidium dovrà appartenere a una Divisione Continental diversa.

2.   La Presidenza del Presidium verrà attribuita per rotazione annuale; ciascun membro diverrà Presidente a turno, mentre gli altri quattro fungeranno da Vice-Presidenti.  L’ordine di rotazione verrà deciso dal Presidium.

3.   Le decisioni del Presidium verranno prese collegialmente, con voto a maggioranza.

4.   Ciascun membro del Presidium dovrà essere membro del Parlamento Mondiale, eletto o alla Camera dei Popoli, o a quella dei Consiglieri, oppure disignato o eletoo alla Camera delle Nazioni.

5.   La designazione delle candidature per il Presidium verrà fatta dalla Camera dei Consiglieri.  Il numero dei condidati designati sarà compreso tra il doppio ed il triplo di quelli da eleggere.  Non più di un terzo dei candidati dovrà provenire dalla Camera dei Consiglieri o dalla Camera delle Nazioni e le designazioni proposte dovranno commprendere candidati appartenenti a tutte le Divisioni Continentali.

6.   I membri del Presidium saranno eletti fra i candidati presentati dalla Camera dei Consiglieri con il voto di tutti i membri delle tre Camere del Parlamento Mondiale riuniti in sessione plenaria.  Per l’elezione di ciascun membro del Presidiukm è richiesta la maggioranza relativa di almeno il quaranta per cento di tutti i membri del Parlamento Mondiale; se necessario, saranno effettuate successive votazioni eliminatorie fino al raggiungimento della maggioranza relativa richiesta.

7.   I membri del Presidium potrannoessere destituiti per giust causa, sia individualmente che collegialmente, con un voto a maggieoranza assoluta di tutti i membri delle tre Camere Del Parlamento Mondiale, riuniti in sessione plenaria.

8.   Il mandato del Presidum sarà di cinque anni e coinciderà con il mandato parlamentare dei suoi membri;  alla fine di ogni quinquennio, tuttavia, i membri del Presidium resteranno in carica fino all’elelzione del nuovo Presidium per il quinquennio successivo. L’esercizio delle funzioni di membro del Presidium sarà limitato a due mandati consecutivi.

Sez. D   Il Gabinetto Esecutivo

1.   Il Gabinetto Esecutivo sarà formato da venti a trenta membri e comprenderà almeno un membro di ciascuna delle dieci Regioni Magne Elettorali e Amministrative.

2.   Tutti i membri del Gabinetto Esecutivo dovranno essere membri del Parlamento Mondiale.

3.   Non più di due membri del Gabinetto Esecutivo potranno provenire da una stessa nazione della Federazione Mondiale.  Nel Gabinetto Esecutivo potrà esserci un solo membro di una nazione, qualora essa abbia già un suo membro del Parlamento Mondiale in funzione come membro del Presidium.

4.   Ciascuno dei membri del Gabintto Esecutivo dovrà essere a capo di un dipartimento od Ente Specializzato  dell’Amministrazione Mondiale o del Complesso Integrativo, e a tale titolo sarà designato Ministro di quel particolare dipartimento o Ente in questione.

5.   Le candidature al Gabinetto Esecutivo saranno proposte dal Presidium tenendo conto delle diverse funzioni che i membri del Gabinetto Esecutivo dovranno svolgere.  Il Presidium proporrà non più del doppio del numero da eleggere.

6.   Il Gabinetto Esecutivo sarà a maggioranza semplice da tutti i membri delle tre Camere del Parlamento Mondiale riuniti in sessione plenaria.

7.   I membri del Gabinetto Esecutivo potranno essere destituiti individualmente o collegiamente, per giusta causa, mediante votazione a maggioranza assoluta di tutti i membri delle tre Camere del Parlamento Mondiale reiuniti in sessione plenaria.

8.   La durata del mandato del Gabinetto Esecutivo sarà di cinque anni e coniciderà con la durata del mandato parlamentare dei suoi membri; alla fine di ogni quinquennio tuttavia, i membri del Gabinetto dovranno restare in funzione fino alla elezione del Gabinetto Esecutivo successivo.  L’esercizio delle funzioni di membro del Gabinetto Esecutivo sarà limitato a tre mandati successivi, senza tener conto di eventuali cambiamenti nelle attibuzioni ministeriali.

Sez. E   Procedure dell’Esecutivo Mondiale

1.   Spetta al Presidium assegnare  le cariche ministeriali fra i membri del Gabinetto Esecutivo per dirigere i diversi dipartimenti amministrativi e i prinicpali Enti Specializzati dell’Amministrazione e del Complesso Integrativo.  Ciascuno dei Vice-Presidenti, ad eccezione del Presidente, potrà anche esercitare le funzioni di Ministro per dirigere un dipartimento amministrativo.  Le attribuzioni ministeriali potranno essere cambiate a discrezione del Presidium.  Un membro del Gabinetto, o un Vice-Presidente, potrà detenere più di una carica ministeriale, ma non più di tre, purché nessuno dei membri del Gabinetto sia privo di carica ministeriale.

2.   Il Presidium, dopo aver consultato il Gabinetto Esecutivo, dovrà preparare e presentare al Parlamento Mondiale, all’inizio di ogni anno, un programma di legislazione mondiale.  Il Presidium potrà proporre altre leggi nel corso dell’anno.

3.   Spettarà al Presidium, dopo aver consultato il Gabinetto Esecutivo e l’Amminstrazione Finanziaria Mondiale, (vedi Art. 8 Sez. G-1-h) preparare e sottoporre al Parlamento Mondiale il biancio annuale proposto, e i bilanci di previsione per periodo pluriennali.

4.   Ciascuno dei Membri del Gabinetto Esecutivo e ciascuno dei Vice-Presidenti, come Ministro di un particolare Dipartimento o Ente Specializzato, dovrà preparare un rapporto annuale per il Dipartimento o per l’Ente stesso di cui è capo, da sottoporre sia al Presidium che al Parlamento Mondiale.

5.   I membri del Presidium e del Gabinetto Esecutivo in qualsiasi momento saranno responsabili, sia individualmente che collegialmente, di fronte al Parlamento Mondiale.

6.   I posti che in qualsiasi momento si renderanno vacanti nell’Esecutivo Mondiale dovranno essere occupati, entro sessant giorni, mediante desgnazione dei candidati, ed elezione secondo la stessa procedura fissata per l’assegnazione dei posti originari.

Sez. F   Limiti dell’Esecutivo Mondiale

1.   L’Esecutivo Mondiale non dovrà in alcun momento modificare, sospendere, ridurre, trasgredire o in altro mod violare qualsiasi disposizione della presente Costittuzione Mondiale, o qualsiasi legislazione o legge mondiale promulgata o approvata dal Parlamento Mondiale, in conformità con le disposizioni della presente Costituzione Mondiale.

2.   L’Esecutivo Mondiale non potrà avere diritto di veto su alcuna legislazione votata dal Parlamento Mondiale.

3.   L’Esecutivo Mondiale non potrà sciogliere il Parlamento Mondiale, né una qualsiasi Camera del Parlamento Mondiale.

4.   L’Esecutivo Mondiale non potrà agire contrariamente alle decisioni delle Corti di Giustizia Mondiale.

5.   L’Esecutivo Mondiale sarà tenuto ad applicare fedelmente tutta la legislazione votata dal Parlamento Mondiale, in accordo con le disposizioni della presente Costituzione Mondiale; non potrà confiscare, né rifiutare di spendere i fondi stanziati dal Parlamento Mondiale e neppure spenderne più di quelli stanziati dal Parlamento stesso.

6.   L’Esecutivo Mondiale non potrà andare oltre, né contrapporsi alle decisioni e ai controlli del Parlamento Mondiale, del Sistema Giudiziario Mondiale, n”e alle disposizioni contenute nella presente Costituzione Mondiale, servendosi di espedienti fondaiti sulle prerogative o privilegi dell’Esecutivo o su una dichiarazione o decreto di emergenza.

Articolo 7   L’Amministrazione Mondiale

Sez. A   Funzioni dell’Amministrazione Mondiale

1.   L’Amministrazione Mondiale sarà organizata in modo da assicurare il funzionamento continuo e particolareggiato della Amministrazione e dell’applicazione delle leggi e del diritto mondiale.

2.   L’Amministrazione Mondiale sarà posta sotto la direzione dell’Esecutivo Mondiale, e sarà in ogni momento responsabile di fronte all’Esecutivo Mondiale.

3.   L’Amministrazione Mondiale sarà organizzata in modo da assicurare continuità professionale nei compiti amministrativi ed asecutivi.

Sez. B   Struttura e procedure dell’Amministrazione Mondiale

1.   L’Amministrazione Mondiale dovrà essere composta di dipartimenti e di altri Enti Specializzati, organizzati sul piano professionale, per coprire tutti i settori di attività che richiedono continuità amministrativa ed esecutiva da parte del Governo Mondiale.

2.   Ciascun dipartimento e ciascun importante Ente Specializzato dell’Amministrazione Mondiale sarà diretto da un Ministro, che dovrà essere o membro del Gabinetto Esecutivo o un Vice-Presidente del Presidium.

3.   Ciascun dipartimento e ciascun importante Ente Specializzato dell’Amministrazione Mondiale sarà diretto da un Ministro, che dovrà avere come capo del personale un Amministratore di Classe Superiore che assisterà il Ministro e controllerà in modo dettagliato le attività del dipartimento o dell’Ente Specializzato.

4.   Ogni Amministratore di Classe Superiore sarà proposto dal Ministro del dipartimento o Ente Specializzato, scelto tra coloro che sono iscritti nelle liste dei Funzionari di Classe Superiore dell’Amministrazione della Funzione Pubblica Mondiale, non appena tali liste saranno state compilate dall’Amministrazione Mondiale della Funzione Pubblica.  Tale scelta dovrà essere confermata dal Presidium.  Iin attesa della definizione delle liste dei Funzionari di Classe Superiore, i Ministri potranno effettuare nomine temporanee di persone qualificate, che dovranno essere confermate dal Presidium.

5.   Sarà nominato un Segretario Generale dell’Amministrazione Mondiale, che dovrà essere designato dal Presidium e confermato nelle sue funzioni dal Gabi9netto Esecutivo al completo con voto a maggioranza assoluta.

6.   Le funzioni e le responsibilità del Segretario Generale dell’Amministrazione Mondiale consisteranno nel contribuire al coordinamento del lavoro degli Amministrazione de Classe Superiore dei vair Dipartimenti ed Enti Specializzati dell’Amministrazione Mondiale.   Il Segretario Generale sarà soggetto in ogni momento alle direttive del Presidium e sarà direttamente responsabile davanti ad esso.

7.   L’incarico di ogni Amministratore di Classe Superiore e del Segretario Generale potrà essete revocato per giusta causa, con voto a maggioranza assoluta dei membri del Gabinetto Esecutivo e del Presidium riuniti, purché ciò non sia in contrasto con le norme della Funzione Pubblica che proteggono i titolari di un icarico in base alle loro competenze.

8.   Ciascuno dei Ministri di un Dipartimento o di un Ente Specializzato dell’Amministrazione Mondiale, in quanto membro del Parlamento Mondiale, dovrà assicurare il costante collegamento tra il suo Dipartimento o Ente Specializzato e il Parlamento Mondiale e dovrà rispondere in ogni momento a qualsiasi interrogazione o richiesta di informazione sia del Parlamento stesso, sia delle Commissioni Parlamentari di ciascuna delle Camere.

9.   Il Presidium, in cooperazione con i singoli Ministri, sarà responsabile, per ogni caso particolare, dell’organizzaizione iniziale di ciascun Dipartimento e dei più importanti Enti Specializzati dell’Amministrazione Mondiale.

10.  L’attribuzione a ciascuno dei Dipartimenti o Enti Specializzati dei setttori della legislazione o delle disposizioni costituzionali, nel quadro della legge mondiale, in cui essi avranno competenze particolari nell’esercizio delle loro funzioni amministrative o esevutive, sarà fatta dal Presidium, previa consultazione con il Gabinetto Esecutivo e il Segretario Generale, a meno che tale attribuzionee non sia già stata oggetto di particolare legge vvottata dal Parlamento Mondiale.

11.  Il Presidium, previa consultazione con il Gabinetto Esecutivo, potrà proporre la creazione di altri Dipartimenti ed Enti Specializzati a statuto ministeriale, potrà proporre la modifica, il raggruppamento o la soppressione di Dipartimenti e/o di Enti Specializzati a statuto ministeriale che già esistono, ove ciò sia ritenuto necessario o auspiciabile.  Per ciascuna di queste operazioni è richiesto un voto a maggioranza semplice delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione plenaria.

12.  Il Parlamento Mondiale potrà decidere, con voto a maggioranza assoluta delle tre Camere in sessione plenaria, la creazione di nuovi Dipartimenti o Enti Specializzati a statuto ministeriale, nell’ambito dell’Amminsitrazione Mondiale;  potrà inoltre dare direttive all’Esecutivo Mondiale per modificare, raggruppare o sopprimere i Dipartimenti o Enti Specializzati a statuto ministeriale già esistenti.

13.  Il Presidium e l’Esecutivo Mondiale non potranno creare, stabilire o mantenere alcun dipartimento od Ente Specializzato a carattere amministrativo o esecutivo, allo scopo di eludere il controllo del Parlamento Mondiale.

Sez. C   Dipartimenti dell’Amministrazione Mondiale

Tra i Dipartimenti e gli Enti Specializzati a statuto ministeriale dell’Amministrazione Mondiale saranno compresi quelli elencati in questa Sezione (ma non in senso limitativo) con possibilità di raggruppamenti, modifiche e divese designazioni di terminologìa.

Ciascun importante settore dell’Amministrazione sarà diretto da un Ministro di Gabinetto e da un Amminstratore di Classe Superiore o da un Vice-Presidente ed un Amministratore di Classe Superiore.

1.   Disarmo e Prevenzione Bellica;

2.   Popolazione;

3.   Alimentazione e Agricoltura;

4.   Approvvigionamenti Idrici e Acque Navigabili;

5.   Sanità e Nutrizione

6.   Istruzione;

7.   Arti;

8.   Habitat e Insediamenti Umani;

9.   Ambiente ed Ecologìa;

10.  Risorse Mondiali;

11.  Oceani e Fondali Marini;

12.  Atmosfera e Spazio;

13.  Energìa;

14.  Scienza e Tecnologìa;

15.  Ricerca e Ingegnerìa Genetica;

16.  Lavoro e Reddito;

17.  Sviluppo Economico e Sociale;

18.  Commercio e Indùstria

19.  Trasporti e Viaggi;

20.  Società Multinazionali;

21.  Comunicazioni e Informazioni;

22.  Diritti dell’Uomo

23.  Giustizia Distributiva;

24.  Corpi Mondiali di Servizio Civile;

25.  Territori, Capitali, e Parchi Mondiali;

26.  Relazioni Estere;

27.  Procedure Democratiche;

28.  Entrate.

Articolo 8   Il Complesso di Integrazione Mondiale (Complesso Integrativo)

Sez. A   Definizione

1.   Per Complesso Integrativo si intende l’insieme di quelle istituzioni amministrative, di ricerca, di pianificazione e di assistenza del Governo Mondiale ritenute essenziali per assicurargli il funzionamento migliore in tutti i suoi aspetti o nella maggior parte di essi.  Il Complesso Integrativo comprenderà gli istituti elencati in questa Sezione, con la clausola che altri istituti simili potranno essere aggiunti su raccomandazioni del Presidium, seguita dall’approvazione del Parlamento Mondiale.

a)   L’Amministrazione della Funzione Pubblica Mondiale;

b)   L’Amministrazione Mondiale delle Frontiere e delle Elezioni;

c)   L’Istituto per le Procedure Governative e per i Problemi Mondiali;

d)   L’Ente Specializzato per la Ricerca e la Pianificazione;

e)   L’Ente Specializzato per la Valutazione Tecnologica ed Ambientale;

f)   L’Amministrazione Finanziaria Mondiale; e

g)   La Commissione per la  Rivedere Legislativa.

2.   Ciascuna delle istituzioni del Complesso Integrativo sarà diretta da un Ministro di Gabinetto e da un Amministratore di Classe Superiore, o da un Vice-Presidente e da un Amministratore di Classe Superiore, insieme con una Commissione, come qui di seguito precisato.

Le norme di procedura per ciascun istituto saranno decise a maggioranza dai membri della Commissione, insieme con l’Amministratore e il Ministro o il Vice-Presidente.

3.   Il Parlamento Mondiale potrà in ogni momento precisare ulteriormente le responsabilità, il funzionamento e l’organizzazione dei vari Enti Specializzati del Complesso Integrativo, in conformità con le clausole dell’Articolo 8 e le altre norme della Costituzione Mondiale.

4.   Ciascun Ente Specializzato del Complesso Integrativo dovrà presentare un rapporto annuale al Parlamento Mondiale ed al Presidium.

Sez. B   L’Amministrazione della Funzione Pubblica Mondiale

1.   Le funzioni dell’Amministrazione della Funzione Pubblica Mondiale saranno le seguenti (ma non in senso limitativo):

a)   Formulare e definire le norme, le qualifiche, le prove, gli esami ed i livelli di stipendio per il personale, dipartimenti, uffici, servici, sezioni, commissioni ed Enti Specializzati del Governo Mondiale, conformemente alle norme della presente Costituzione Mondiale, previa approvazione del Parlamento Mondiale.

b)   Stabilire ruoli o liste di personale competente per tutte le categorie del personale da nominare o assumere nei servizi del Governo Mondiale.

c)   Selezionare ed assumere, su richiesta di qualsiasi altro organo governativo, dipartimento, ufficio, servizio, istituto, commissione, Ente Specializzato o funzionario autorizzato, il personale competente, secondo la necessità e previa autorizzazione, tranne che per gli incarichi soggeti ad elezione o nomina per disposizioni della Costituzione Mondiale o di una legge specifica del Parlamento Mondiale.

2.   L’Amministrazione della Funzione Pubblica Mondiale sarà diretta da una commissione di dieci membri, oltre al Ministro di Gabinetto o al Vice Presidente e all’Amministratore di Classe Superiore.  La Commissione sarà così composta da dieci Commissari, uno per ciascuna delle dieci Regioni Magne Eletttorali ed Amministrative Mondiali.  I Commissari dovranno essere designati dalla Camera dei Consiglieri e poi nominati dal Presidium per un periodo di cinque anni.  I Commissari potranno restare in carica per mandati consecutivi.

Sez. C   L’Amministrazione Mondiale delle Frontiere e delle Elezioni Mondiali

1.   Le funzioni dell Amministrazione Mondiale delle Frontiere e delle Elezioni saranno le seguenti (ma non in senso limitativo):

a)   Delimitazione dei Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali di base, delle Regioni Elettorali ed Amministrative Mondiali, delle Regioni Magne e delle Divisioni Continentali; delimitazione che sarà sottoposta al Parlamento Mondiale per essere approvata con voto legislativo.

b)   Revisione periodica, ogni cinque o dieci anni, secondo le necessità, delle frontiere dei Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali e Regioni Magne e delle Divisioni Continentali, da sottoporre all’approvazione del Parlamento Mondiale.

c)   Definizione delle procedure particulareggiate per le candidature e l’elezione dei membri del Parlamento Mondiale alla Camera dei Popoli e alla Camera dei Consiglieri, da sottoporre all’approvazione del Parlamento Mondiale.

d)   Organizzazione delle elezioni dei membri del Parlamento Mondiale che siederanno alla Camera dei Popoli e alla Camera dei Consiglieri.

e)   Definizione delle norme precise che regolano i partiti politici mondiali, da sottoporre all’approvazione del Parlamento Mondiale, previa revisione e raccomandazione dell’Ombudsmus Mondiale.

f)   Organizzazione dei plebisciti, ove siano richiesti da altri Organi del Governo Mondiale, e formulazione di raccomandazioni per regolare i conflitti di frontiera.

g)   Organizzazione di un censimento globale ogni cinque anni e preparazione e aggiornamento di analisi demografiche complete della Terra.

2.   L’Amministrazione Mondiale delle Frontiere e delle Elezioni sarà diretta da una Commissione di dieci membri, oltre all’Amministratore di Classe Superiore e al Ministro di Gabinetto o al Vice-Presidente.  La Commissione sarà composta da Commissari, ciascuno dei quali dovrà appartenere ad una delle dieci Regioni Magne Elettorali ed Amministrative Mondiali.  I candidati alla funzione di commissario saranno proposti dalla Camera dei Consiglieri e poi nominati dal Presidium Mondiale per periodi di cinque anni.  I Commissari potranno restare in carica per mandati consecutivi.

Sez. D   L’Instituto per le Procedure Governative e per i Problemi Mondiali

1.   Le funzioni dell’Istituto per le Procedure Governative e per i Problemi Mondiali saranno le seguenti (ma non in senso limitativo):

a)   Organizzare e dirigere corsi di informazione, istruzionee tirocinio per tutto il personale in servizio al Governo Mondiale, inclusi i membri del Parlamento Mondiale e tutto il personale in servizio civile, eletto o nominato, in modo che ogni persona a servizio del Governo Mondiale possa avere una migliore comprensione delle funzioni, delle strutture, delle procedure e delle relazioni che intercorrono fra i vari organi, dipartimenti, uffici, servizi, istituti, commissioni, Enti Specializzati ed altre componenti del Governo Mondiale.

b)   Organizzare e dirigere corsi e seminari di informazione, istruzione, discussione, aggiornamento e proposte di nuove idee per tutti i problemi mondiali, in particolare per i membri del Parlamento Mondiale e dell’Esecutivo Mondiale e per il personale dirigente di tutti gli organi, dipartimenti ed Enti Specializzati del Governo Mondiale, ma accesibili anche a tutti coloro che sono al servizio del Governo Mondiale.

c)   Reclutare personalità qualificate da Università, Istituti Superiori di insegnamento privati e pubblici, colleges, istituti di ricerca e di sperimentazione di diverse nazionio ed altri personalità qualificate, per tenere conferenze e per costituire una riserva di specialisti per corsi e seminari organizzati dall’Istituto stesso.

d)   Stipulare contratti con Università, colleges, o altri istituti di istruzione privati o pubblici per dirigere corsi e seminari per l’Istituto.

2.   L’Istituto per le Procedure Governative e per i Problemii Mondiali sarà controllato da una Commissione di dieci membri,  oltre all’Amministratrore di Classe Superiore ed al Ministro di Gabinetto o al Vice-Presidente. La Commissione sarà composta da Commissari, ciascuno dei quali sarà designato dai seguenti organi:  la Camera dei Popoli, la Camera delle Nazioni, la Camera dei Consiglieri, il Presidium, il Colegio dei Giudici Mondiali, l’Ombudsmus Mondiale, l’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali, l’Ente Specializzato per la Valutazione tecnologica e ambientale, l’Amministrazione Finanziaria Mondiale.  I Commissari dureranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti.

Sez. E   L’Ente Specializzato per la Ricerca e la Pianificazione

1.   Le funzione dell’Ente per la Ricerca e la Pianificazione saranno le seguenti (ma non in senso limitativo):

a)   Essere al servizio del Parlamento Mondiale, dell’Esecutivo Mondiale, dell’Amministrazione Mondiale e degli altri organi, dipartimenti ed Enti Specializzati del Governo Mondiale in ogni settore che richieda ricerche e pianificazioni nell’ambito di conpetenze dell’Ente.

b)   Preparare e tenere aggionato un inventario completo delle risorse mondiali.

c)   Preparare piani a vasto raggio e a lungo termine per lo sviluppo, la conservazione, il riciclaggio e l’equa ripartizione delle risorse della Terra, a beneficio di tutta la popolazione terrestre, che dovranno essere sottoposte all’azione legislativa del Parlamento Mondiale.

d)   Preparare e tenere aggiornata una lista completa con le descrizioni di tutti i problemi del Mondo, incluse le loro effetti nel tempo e le soluzioni proposte, complete di documentazione bibliografica.

e)   Svolgere ricerche e collaborare alla preparazione di misure legislative su richiesta di qualsiasi membro del Parlamento Mondiale o di qualsiasi commissione di ciascuna delle Camere del Parlamento Mondiale.

f)   Svolgere ricerche e collaborare alla preparazione di proposte di legge, di leggi quadro e programmi e documenti legislativi, su richiesta del Presidium o del Gabinetto Esecutivo o di ogni Ministro di Gabinetto.

g)   Svolgere ricerche e preparare rapporti su richiesta di qualsiasi altro organo, dipartimento o Ente del Governo Mondiale.

h)   Assicurarsi l’assistenza di Università, Istituti Superiori di istruzione pubblici e privati, colleges, istituti di ricerca e altre associazioni e organizzazioni per ricerche varie e progetti di pianificazione.

i)   Stipulare contratti con Università, Istituti Superiori di istruzione pubblici e privati, colleges, istituti di ricerca e altre organizzazioni per la preparazione di rapporti, studi e proposte specifiche.

j)   Tenere aggiornata una vasta Biblioteca Mondiale, ad uso, sia di tutti i Membri del Parlamento Mondiale e di tutti gli altri funzionari e personale in servizio del Governo Mondiale, e sia ad uso della informazione pubblica.

2.   L’Ente di Ricerca e Pianificazione sarà controllato da una commissione di dieci membri, oltre all’Amministratore di Classe Superiore ed al Ministro di Gabinetto o al Vice-Presidente.  La Commissione sarà composta da commissari, ciascuno dei quali sarà designato dai seguenti organi: la Camera dei Popoli, la Camera delle Nazioni, la Camera dei Consiglieri, il Presidium, il Collegio dei Giudici Mondiali, l’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali, l’Ombudsmus Mondiale, l’Ente per la Valutazione Tecnologica ed Ambientale, l’Istituto per le Procedure Governative e per i Problemi Mondiali e l’Amministrazione Finanziaria Mondiale.  I commissari resteranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti per mandati successivi.

Sez. F   L’Ente Specializzato per la Valutazione Tecnologica e Ambientale

1.   Le funzioni dell’Ente per la Valutazione Tecnologica ed Ambientale saranno le seguenti (ma non in senso limitativo):

a)   Stabilire e tenere aggiornata una registrazione con la descrizione di ogni innovazione tecnologica importante, insieme con la previsione dei loro effetti nel tempo.

b)   Esaminare, analizzare e valutare l’impatto e le conseguenze delle innovazioni tecnologiche, che potrebbero avere importanti effetti benefici o, al contrario, effetti dannosi, o pericolosi per la vita umana o per l’ecologia della vita sulla Terra;  oppure che possano richiedere particolari regolamentazioni o divieti al fine di impedire o eliminare pericoli;  oppure per garantirne i benefici.

c)   Esaminare, analizzare e valutare problemi ambientali ed ecologici, in particolare quelli che possono derivare da interventi o da trasformazioni nell’ambiente o nelle interrelazioni ecologiche, causate da innovazioni techniche, da processi per accrescere le risorse, da modelli di insediamento umano, dalla produzione di energia, da modelli di sviluppo economico ed industriale o da altri interventi e trasformazioni dell’ambiente dovuti all’uomo o risultanti da cause naturali.

d)   Mantenere una rete mondiale di controllo, per misurare gli eventuali effetti dannosi delle inovazioni tecniche e dell perturbazioni ambientali, in modo che si possano proporre misure correttive.

e)   Preparare raccomandazioni, in base ad analisi e valutazioni delle tecnologie e dell’ambiente, che possano servire da guida per il Parlamento Mondiale, l’Esecutivo Mondiale, l’Ente di Ricerca e Pianificazione e per gli altri organi, dipartimenti ed Enti Specializzati del Governo Mondiale, come pure per le persone al servizio del Governo Mondiale, e per i Governi e gli organi legislativi nazionali e locali.

f)   Procurarsi l’assistenza e la partecipazione, volontaria o contrattuale, di Università, istituti superiori di istruzione privati e pubblici, colleges, istituti di ricerca ed altre associazioni e organizzazioni per lo studio degli effetti della tecnologìa sull’ambiente.

g)   Procurarsi l’assistenza e la partecipazione, volontaria o contrattuale di Università, istituti superiori di istruzione privati e pubblici, colleges, istituti di ricerca e altre organizzazioni, al fine di individuare ed elaborare alternative alle tecnologie dannose o pericolose e alle attività nocive per l’ambiente, e al fine pure di elaborare mezzi di controllo adatti ad assicurare effetti benefici delle innovazioni techniche o ad eliminare conseguenze dannose delle stesse innovazioni o di trasformazione dell’ambiente;  mezzi tutti da sottoporre all’azione legislativa del Parlamento Mondiale per la loro applicazione.

2.   L’Ente per la Valutazione Tecnologica ed Ambientale sarà controllato da una commissione di dieci membri oltre all’Amministratore di Classe Superiore e al Ministro del Gabinetto o al Vice Presidente.  La Commissione sarà composta da Commissari eletti ciascuno da ognuna delle dieci Regioni Magne Elettorali ed Amministrative Mondiali.  I candidati alle funzioni di Commissario saranno proposti dalla Camera dei Consiglieri e poi nominati dal Presidium Mondiale per mandati di cinque anni.   I Commissari potranno restare in carica per più di un mandato consecutivo.

Sez. G  L’Amministrazione Finanziaria Mondiale

1.   Le funzioni dell’Amministrazione Finanziaria Mondiale saranno le seguenti ( ma non in senso limitativo):

a)   Assicurare el funzionamento di un Ufficio Contabile Planetario, utilizzarlo per compiere studi sui profitti e perdite e per redigere i rapporti sul funzionamento e sulle attività del Governo Mondiale e dei suoi diversi organi, dipartimenti, settori, uffici, servizi, commissioni, rappresentanze,  Enti e altre sue compenenti o si lo programmi.  Nell’elaborare tali studi e rappporti si dovrà tener conto non solo dei profitti e perdite strettamente finanziari, ma anche di quelli indiretti e a lungo termine sul piano umano, sociale, ambientale così come dei rischi e danni reali e poteziali. Tali studi e rapporti dovranno inoltre servire a scoprire sprechi, inefficienze, errori di applicazione, corruzioni, storni, spese superflue e altre possibili irregolarità.

b)   Elaborare studi e relazioni su profitti e perdite a richiesta di qualsiasi Camera o Commissione del Parlamento Mondiale, del Presidium, del Gabinetto Esecutivo, dell’Ombudsmus Mondiale, dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali, della Corte Suprema Mondiale, o di ciascun dipartimento administrativo o Ente Specializzato del Complesso Integrativo, oppure anche per propria iniziativa.

c)   Assicurare il funzionamento di Sovraintendenti Planetari e utilizzarlo per controllare la spesa dei fondi del Governo Mondiale per tutti gli scopi, i progetti e le attività debitamente autorizzate dalla presente Costituzione Mondiale, dal Parlamentpo Mondiale, dall’Esecutivo Mondiale, e da tuti gli altri organi, dipartimenti ed Enti del Governo Mondiale.

d)   Creare ed assicurare il funzionamento di un Sistem Bancario Planetario ai termini di una specifica legge votata dal Parlamento Mondiale.

e)   Congiuntamente al Sistema Bancario Planetario, stabilire e attuare le procedure di un Sistema Monetario e Creditizio Mondiale basato su un’effettiva capacità ed attività produttiva sia in beni che in servizi. Tale Sistema Monetario e Creditizio sarà destinato all’uso interno del Sistema Bancario Planetario per il finanziamento delle attività e dei programmi del Governo Mondiale e per tutti gli altri usi finanziari approvati dal Parlamento Mondiale, senza il prelievo di interessi su obbligazioni, investimenti o altri titoli di credito posseduti o presi in prestito.

f)   Stabilire criteri per l’estensione del credito finanziario in base a considerazioni quali utilità, profitti e perdite, valori umani e sociali, sanità ed estetica efficace, potenziale di produzione e di esecuzione.

g)   Stabilire e far funzionare, nei settori in cui ve ne sia bisogno, un Sistema Assicurativo Planetario che oltrepassi le frontiere nazionali e in accordo con la legislazione approvata dal Parlamento Mondiale.

h)   Assistere, a sua richiesta, il Presidium, nella preparazione tecnica dei bilanci per l’attività del Governo Mondiale.

2.   L’Amministrazione Finanziaria Mondiale sarà controllata da una Commissione di 10  membri oltre all’Amministratore di Classe Superiore e ad un Ministro di Gabinetto o ad un Vice-President. La Commissione sarà composta da Commissari, ciascuno dei quali sarà designato dai seguenti Organismi:  la Camera dei Popoli, la Camera delle Nazioni, la Camera dei Consiglieri, il Presidium, il Collegio dei Giudici Mondiali, l’Ufficio dei Procuratori Generali, l’Ombudsmus Mondiale, l’Ente per la Ricerca e la Pianificazione, l’Ente per la Valutazione Tecnologica ed Ambientale e l’Istituto per le Procedure Governative e i Problemi Mondiali.  I Commissari resteranno in carica per cinque anni, e potranno essere rieletti per mandati successivi.

Sez. H   Commissione per la Revisione Legislativa

1.  Le funzioni della Commissione per la Revisione Legislativa saranno esaminare la legislazione mondiale e le leggi mondiale che il Parlamento Mondiale promulga o adotta dal corpo precedente di diritto internazionale allo scopo di analizzare se legislazione o della legge particolare è diventato obsoleta o ostruttiva o difettosa nel avere gli scopi progettati;  e per fare di conseguenza le raccomandazioni al Parlamento Mondiale per l’abrogazione o la correzione o il rimontaggio.

2.  La Commissione per la Revisione Legislativa si comporrà di dodici membri, compreso due per ciascuno da scegliere dalla Camera della Popoli, dalla Camera delle Nazioni, dalla Camera dei Consiglieri, dal Collegio dei Giudici Mondiale, dall’Ombudsmus e dal Presidium. I membri della Commissione serviranno i termini di dieci anni e potranno essere rieletti per mandati successivi.  Una metà dei membri della Commissione dopo che la Commissione in primo luogo sia formata sarà scelta ogni cinque anni, con i primi termini per una metà dei membri del Commissione da essere di soltanto cinque anni.  

Articolo 9   L’Apparato Giudiziario Mondiale

Sez. A   Giurisdizione della Corte Suprema Mondiale

1.  Sarà costituita una Corte Suprema Mondiale inseme con quelle Corti Mondiali Regionali e Distrettuali, quando in seguitoo ciò sarà ritenuto necessario.  La Corte Suprema Mondiale comprederà un certo numero di Tribunali.

2.   La Corte Suprema Mondiale e le Corti Mondiali Regionali e Distrettuali, che saranno state costituite, avranno giurisdizione mandataria in tutti i processi, azioni, contese, conflitti, violazioni di legge, cause civili, garanzie dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, interpretazioni costituzionali e altre vertenze sorte nell’interpretazione delle norme della presente Costitutzione Mondiale, della Legislazione Mondiale e del Corpus delle leggi mondiaili approvate dal Parlamento Mondiale.

3.   Le decisioni della Corte Suprema Mondiale saranno vincolanti per tutte le parti in causa in tutti i processi, azioni e vertenze portati dinanzi a qualsiasi Tribunale della Corte Suprema.   Ciascun Tribunale della Corte Suprema Mondiale creerà una Corte di Appello del massimo grado, reanne che nei casi di questioni di importanza pubblica straordinario assegnate o trasferite al Tribunale Superiore della Corte Suprema Mondiale, come previsto dalla Sezione E dell’Articolo 9.

Sez. B   Sezioni della Corte Suprema Mondiale

Le Sezioni della Corte Suprema Mondiale e le loro rispettive competenze saranno le seguenti:

1.   Sezione per i Diritti dell’Uomo, che tratterà delle questioni relativi ai diritti umani sorte nel quadro delle garanzie dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, previste dall’Articolo 12 della presente Costituzione Mondiale e sorte nell’attuazione delle norme dell’Articolo 13 della presente Costituzione Mondiale oppure sorte nel quadro della legislatura e del diritto mondiale approvati dal Parlamento Mondiale.

2.   Sezione per le Cause Penali, che tratterà delle questioni sorte in seguito alla violazione del diritto e della legislazione mondiale da parte di individui, società, gruppi e associazioni, ad esclusione di questioni riguardanti principalmente i diritti umani.

3.   Sezione per le Cause Civili, che tratterà di questioni relativi a processi civili e vertenze tra individui, società, gruppi e associazioni, nel quadro della legislazione mondiale e del diritto mondiale e della loro applicazione.

4.   Sezione per gli Affari Costituzionali, che tratterà dell’interpretazione della Costituzione Mondiale d delle questiioni e delle azioni legali sorte nel contesto dell’interpretazione della Costituzione Mondiale.

5.   Sezione per i Conflitti Internazionali, che tratterà delle vertenze, dei conflitti e delle contestazioni legali sorte tra le nazioni che fanno parte della Federazione della Terra.

6.   Sezione per le Cause Pubbliche, che tratterà delle questioni che non rientrano nella giurisdizione di un’altra Sezione e che sorgono per conflitti, vertenze, cause civili o altre contestazioni legali tra Governo Mondiale e società, gruppi o individui, o tra Governi Nazionali e società, gruppi o individui in cause che interessano la legislazione mondiale e il diritto mondiale.

7.   Sezione di Appello, che tratterà delle questioni riguardanti la legislazione e il diritto mondiale, a cui potranno appellarsi le Corti Nazionali.  Ad essa spetta anche decidere a quale Sezione della Corte Suprema assegnare una causa o un processo, quando sorga un dubbio o un disaccordo in merito alla competenza specifica.

8.   Sezione Consultiva, che ha il compito di esprimere, su richiesta, pareri in merito a qualsiasi questione giuridica sorta nel quadro della legge e del diritto mondiale, ad eccezione di contestazioni o azioni relative all’interpretazione della Costituzione Mondiale. I pareri consultivi potranno essere richiesti da qualsiasi Camera o Commissione del Parlamento Mondiale, dal Presidium, da qualsiasi dipartimento amministrativo, dall’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali, dall’Ombudsmus Mondiale, o da qualsiasi Ente del Complesso Integrativo.

9.   Altre Sezioni potranno essere costituite, raggruppate o soppresse su raccomandazione del Collegio dei Giudici Mondiali, con l’approvazione del Parlamento Mondiale; ma le Sezioni, qui previste ai numeri da uno a otto, non potranno essere né raggruppate, né soppresse, se non per emendamento della presente Costituzione Mondiale.

Sez. C   Sedi della Corte Suprema Mondiale

1.   La sede principale della Corte Suprema Mondiale e di tutte le sue Sezioni sarà la stessa sede della Capitale Mondiale Principale del Parlamento Mondiale e dell’Esecutivo Mondiale.

2.   Le sedi continentali della Corte Suprema Mondiale saranno installate nelle quattro capitali secondarie del Governo Mondiale, situate in quattro diverse Divisioni Cintinentali della Terra, come previsto dall’Articolo 15.

3.   Le seguenti Sezioni permanenti della Corte Suprema Mondiale saranno installate sia nella sede prinicpale sia in ciascuna delle sedi continentali: Sezione dei Diritti dell’Uomo, Sezione delle Cause Penali, Sezione delle Cause Civili e Sezione delle Cause Pubbliche.

4.   Le seguenti Sezioni permanenti della Corte Suprema Mondiale saranno installate solo nella sede principale della Corte Suprema Mondiale:  Sezione delle Cause Costituzionali, Sezione dei Conflitti Internazionali, Sezione di Appello, Sezione Consultiva.

5.   Le Sezione installate permanentemente solo nella sede principale della Corte Suprema Mondiale potranno riunirsi in sessione speciale nelle altre sedi continentali dela Corte Suprema Mondiale, quando cio sia necessario; oppure in caso di bisogno potranno anche costituirsi delle circoscrizioni continentali.

6.   Le Sezioni della Corte Suprema Mondiale che hanno sedi continentali permanenti potranno, se necessario, riunirsi in sessioni speciali in altre sedi o potranno costituire, in caso di necessità delle circoscrizioni regionali.

Sez. D   Il Collegio dei Giudici Mondiali

1.   Sarà costituito dal Parlamento Mondiale un Collegio dei Giudici Mondiali.  Il Collegio sarà formato da un minimo di venti giudici, e potrà, se necessario, essere ampliato puché non superi isessanta membri.

2.   I Giudici Mondiali condidati a formare il Collegio dei Giudici Mondiali saranno desgnati dalla Camera dei Consiglieri ed eletti a maggioranza relativa dalle tre Camere del Parlamento Mondiale riunite in sessione plenaria.  La Camera dei Consiglieri dovrà orioirre un numero di candidati compreso tra il doppio ed il triplo del numero di giudici mondiali da eleggere in una volta.  Un uguale numero di giudici mondiali sarà eletto da ciascuna delle dieci Regioni Magne Elettorali ed Amministrative Mondiali, se non immediatamente, in seguito, per rotazione.

3.   La durata del mandato di un Giudice Mondiale sarà di dieci anni.  Il mandato sarà rinnovabile per periodi successivi senza limiti.

4.   Il Colegio dei Giudici Mondiali eleggerà un Consiglio di Presidenza dei Giudici Mondiali, costituito dal primo Presidente e da quattro Presidenti Aggiunti.  Ciascuna delle cinque Divisioni Continentali della Terra eleggerà un membro del Consiglio di Prisidenza dei Giudici Mondiali.  I membri del Consiglio di Presidenza dei Giudici Mondiali resteranno in carica per cinque anni e potranno prestare servizio per due mandati successivi, ma non in due successivi mandati di primo Presidente.

5.   Il Consiglio di Presidenza dei Giudici Mondiali assenerà alle diverse Sezioni della Corte Suprema Mondiale tutti i Giudici Mondiali,  compresi i suoi propri membri.  Ciascuna Sezione dovrà disporre, in ciascuna sede e per ogni sessione, di un minimo di tre Giudici Mondiali; tuttavia, per i Tribunali degli Affari Costituzionali e dei Conflitti Internazionali e per il Tribunale d’Appello, il numero dei Giudici non dovrà essere inferiore a cinque.

6.   I Giudici membri di ciascuna Sezione sceglieranno annualmente in ciascuna sede un Giudice Presidente, che potrà restare ub carica per due mandati successivi.

7.   La ripartizione dei Giudici nelle varie Sezioni potrà, di tanto in tanto, essere riveduta su decisione del Consiglio di Presidenza dei Giudici Mondiali, quando ciò possa essere ritenuto necessario o consigliabile.  Qualsiasi decisione di rinnovare la composizione di una Sezione sarà soggetta al voto dell’intero Collegio dei Giudici Mondiali, su richiesta di uno qualsiasi dei Giudici Mondiali.

8.   Qualsiasi Giudice Mondiale potrà essere destituito dalla carica per giusta causa, con voto a maggioranza assoluta dei due terzi delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione plenaria.

9.   I Giudici della Corte Suprema Mondiale dovranno avere almeno dieci anni di esperienza legale o giuridica, età minima di trenta anni, ed evidwent competenza nella legislazione mondiale e nelle scienze umane.

10.   Gli stipendi, le indennità, le remunerazioni e le prerogative dei Giudici Mondiali saranno determinati dal Parlamento Mondiale e riveduti ogni cinque anni, ma non dovrann mai esser modificati a svantagio di alcun Giudice Mondiale nel corso del suo mandato. Tutti i membri del Collegio dei Giudici Mondiali riceveranno lo stesso stipendio, salvo i compensi addizionali, che potranno essere accodati al Consiglio di Presidenza dei Giudici Mondiali.

11.   Su raccomandazione del Collegio dei Giudici Mondiali, il Parlamento Mondiale sarà autorizzato a costituire Corti Mondiali Regionali e Distrettuali sottoposte alla Corte Suprema Mondiale, esso potrà inoltre fissarne le rispettive giurisdizioni e le procedure di appello alla Corte Suprema Mondiale o alle sue diverse Sezioni.

12.   Le norme particolari di procedura per il funzionamento della Corte Suprema Mondiale, del Collegio dei Giudici Mondiale e di ciascuna delle Sezioni della Corte Suprema Mondiale saranno decise emendate dal Collegio dei Giudici Mondiali con voto a maggioranza assoluta.

Sez. E   Il Tribunale Superiore della Corte Suprema Mondiale

1.   Sarà constituito un Tribunale Superiore della Corte Suprema Mondiale per trattare questioni ritenute di interesse pubblico straordinario.  Il Tribunale Superiore sarà formato, per ogni anno civile, dal Consiglio di Presidenza dei Giudici Mondiali, insieme con un Giudice Mondiale designato dal Giudice Presidente di ciascuno dei Tribunali della Corte Mondiale residente nella sede principale della Corte Suprema.  La composizione del Tribunale Superiore può conservarsi immutata per un secondo anno, su decisione del Consiglio di Presidenza dei Giudici Mondiali.

2.   Ogni parte interessata in qualsiasi vertenza, questione, causa o processo che ricada sotto la giurisdizione della Corte Suprema Mondiale, potrà ricorrere ad una qualsiasi Sezione della Corte Suprema Mondiale o al Consiglio di Presidenza dei Giudici Mondiali per l’assegnazione o il trasferimento della causa al Tribunale Superiore, per motivi di interesse pubblico straordinario.  Se il ricorso sarà accolto, la causa sarà discussa e regolata dal Tribunale Superiore.  Inoltre qualsiasi Sezione che tratti qualunque causa particolare, ove ritenga che essa sia di interesse pubblico straordinario, potrà, a sua discrezione, trasferirla al Tribunale Superiore.

Articolo 10   Il Sistema per Imporre el Rispetto del Diritto e della Legislazione Mondiale

Sez. A   Principi Fondamentali

1.   Il Diritto Mondiale e la Legislazione Mondiale si applicheranno direttamente agli individui, e questi saranno tenuti a conformarsi, sotto la loro responsabilità, alle norme del Diritto e della Legislazione Mondiale, sia che agiscano nella propria capacità personale, sia come agenti o funzionari di governi a qualunque livello o di istituzioni governative e come agenti o funzionari di società, organizzazioni, associazioni o gruppi di qualsiasi tipo.

2.   In caso di violazione del Diritto e della Legislazione Mondiale o delle decisioni delle Corti Mondiali, il Sistema per imporre il rispetto della legge mondiale dovrà entrare in funzione per identificare ed arrestare gli individui responsabili delle violazioni.

3.   Qualsiasi azione intrapresa per far rispettare la legge mondiale no dovrà violare i diritti civili e umani garantiti dalla presente Costituzione Mondiale.

4.   Qualsiasi azione volta ad imporre il rispetto del diritto e della legislazione mondiale dovrà aver luogo nel contesto di una Federazione Mondiale non militare, in cui tutte le nazioni che ne fanno parte dovranno aver disarmato, in quanto questa è la condizione per farne parte e beneficiarne, secondo l’Articolo 17 Sezioni C-8 e D-6.  La Federazione Mondiale e il Governo Mondiale in base alla presente Costituzione Mondiale, non dovranno né possedere, né usare armi di distruzione di massa.

5.   Gli Agenti del Sistema per imporre il rispetto della legge mondiale, che avranno la funzione di arrestare e di portare davanti alla giustizia i violatori del diritto e della legislazione mondiale, saranno dotati delle sole armi per l’arresto degli individui responsabili delle violazioni.

6.   Il Sistema per imporre il rispetto del diritto e della legislazione mondiale, secondo la presente Costituzione Mondiale, sarà concepito e svluppato innanzitutto come processo ed affcace mezzo per l’applicazione del diritto e della legislazione mondiale al fine di assicurare il benessere di tutti i popoli della Terra, con equità e giustizia per tutti.

Sez. B   Struttura del Sistema per Imporre il Rispetto della Legge Mondiale

1.   Il Sistema per imporre il rispetto della legge mondiale sarà diretto da un Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali e da una Commissioe di Procuratori Mondiali Regionali.

2.   L’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali sarà composto di cinque membri uno dei quali sarà designato Procuratore Generale Mondiale e ciascuno degli altri quattro sarà designato Procuratore Generale Mondiale Aggiunto.

3.   Le Commissione dei Procuratori Regionali Mondiali consisterà di venti Procuratori Mondiali Regionali.

4.   I candidati all’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali saranno desgnati dalla Camera dei Consiglieri, in ragione di tre candidati per ciascuna delle Divisioni Constinentali della Terra.  I Procuratori Mondiali saranno eletti con voto a maggioranza dei membri delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione plenaria, in ragione di un procuratore per Divisione Continentale.

5.   La durata del mandato di un membro dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali sarà di dieci anni. Un membro può tuttavia prestare servizio per due mandati consecutivi.  La funzione di Procuratore Generale Mondiale sarà esercitata per rotazione biennale fra i cinque membri dell’Ufficio.  L’ordine di rotazione sarà deciso dai cinque membri dell’Ufficio stesso.

6.   L’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali designerà i candidati alla Commi8ssione dei venti Procuratori Mondiali Regionali, scegliendoli fra le venti Regioni Elettorali ed Amministrative Mondiali, in ragione di due o tre candidati proposti da ciascuna Regione.  Tra queste candidature, le tre Camere del Parlamento Mondiale, in sessione plenaria, eleggeranno un solo Procuratore Mondiale Regionale per ciascuna delle venti Regioni.  I Procuratori Mondiali Regionali restaranno in funzione per la durata di cinque anni e potranno essere riconfermati per altri due mandati consecutivi.

7.   Ciascuno dei Procuratori Mondiali Regionali organizzerà e dirigerà un Ufficio del Procuratore Mondiale Regionale. Ciascuno dei Procuratori Generali Mondiali Aggiunti controllerà cinque Uffici di Procuratore Mondiale Regionale.

8.   I Funzionari incaricati di imporre il rispetto della legge mondiale, oltre ai cinque membri dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali e ai venti Procuratori Mondiali Regionali, saranno scelti dalle liste dei Funzionari Amministrativi e saranno organizzati per assicurare le seguenti funzioni:

a)  Indagini;

b)  Fermo e arresto;

c)  Incriminazione;

d)  Ricorsi e sanzione; e

e)  Risoluzione dei conflitti.

9.   Le qualifiche richieste per i membri dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali e dell’Ufficio dei Procuratori Mondiali Regionali saranno: almeno trenta anni di età, almeno sette anni di esperienza giuridica e una sicura formazione giuridica e umanistica.

10.   Il Procuratore Generale Mondiale, i Procuratori Generali Mondiali Aggiunti e i Procuratori Mondiali Regionali saranno responsabili, in ogni momento, di fronte al Parlamento Mondiale.  Ogni membro dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali e ogni Procuratore Mondiale Regionale potrà essere destituito dalla carica per giusta causa mediante votazione a maggioranza assoluta delle tre Camere del Parlamento Mondiali riunite in sessione plenaria.

Sez. C   La Polizia Mondiale

1.   Sarà chiamata “Polizia Mondiale” quella Sezione dei funzionari dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali e degli Uffici di Procuratore Mondiale Regionale responsabili del fermo e dell’arresto dei violatori del diritto e della legislazione mondiale.

2.   Il personale della Polizia Mondiale di ogni Regione sarà diretto da un Comandante di Polizia Mondiale Regionale, che sarà nominato dal Procuratore Mondiale Regionale.

3.   L’Ufficioo dei Procuratori Generali Mondiali nominerà un Ispettore di Polizia Mondiale per controllare le attività che oltrepassano le frontiere regionali.  L’Ispettore di Polizia Mondiale dirigerà i Comandanti di Polizia Regionale Mondiale in tutti i casi in cui si richiedano azioni congiunte o coordinate che cuperino le frontiere regionali, e dirigerà ogni azione che richieda l’iniziativa e la direzione dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali.

4.   Perquisizioni e arresti da parte della Polizia Mondiale saranno eseguiti solo su mandato dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali o di un Procuratore Mondiale Regionale.

5.   La Polizia Mondiale sarà dotada solo delle armi necessarie all’arresto degli individui responsabili della violazione della legge mondiale.

6.   Le funzioni di Comandante della Polizia Mondiale e quelle di Ispettore della Polizia Mondiale saranno limitate a dieci anni.

7.   L’Ispettore di Polizia Mondiale o qualsiasi Comandante Regionale di Polizia Mondiale potranno essere destituiti, per giusta causa, su decisione dell’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali o mediante votazione a maggioranza assoluta dei membri delle tre Camere del Parlamento Mondiale riuniti in sessione plenaria.

Sez. D   Mezzi per Imporre il Rispetto della Legislazione Mondiale

1.    Per imporre il rispetto e l’applicazione del diritto e della legislazione mondiale, il Parlamento Mondiale e l’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali in consulta con la Commissione dei Procuratori Regionali Mondiali, il Collegio dei Giudici Mondiali, il Presidium Mondiale, l’Ombudsmus Mondiale elaboreranno misure non militari. I provvedimenti effettivamente presi saranno subordinati all’azione legislativa specialle del Parlamento Mondiale.

2.    I mezzi non militari di controllo che potranno essere attuati per imporre il rispetto della legge mondiale potranno includere le misure seguenti: rifiuto di concedere crediti finanziari; rifiuto di fornirse risorse materiali e umane; revoca di licenze; contratti o diritti societari; confisca di attrezzature; pagamento di multe e risarcimento danni; imprigionamento o isolamento; e altre misure appropriate a situazioni specifiche.

3.   Per far fronte a situazioni di rivolte potenziali o reali, insurrezioni o ricorsi alla violenza armata saranno messe a punto dal Parlamento Mondiale e dall’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiali, particolari strategie e metodi, in consulta con la Commissione dei Procuratori Regionali Mondiali, il Colegio dei Giudici Mondiali, il Presidium e l’Ombudsmus Mondiale, ove ciò sia necessario per completare particolari norme della presenti Costituzione Mondiale.

4.   Il sistema per imporre il rispetto della legge mondiale dovrà, con tutti i mezzi possibili, creare le condizioni essenziali per prevenire scoppi di violenza, dovrà cioè assicurare udienza imparziale, in condizioni non violente, ad ogni persona o gruppo avente motivi di lagnanze e dovrà parimenti assicurare un’equa possibilità di risolvere con giustizia le cause del reclamo, con il dovuto rispetto per i diritti e il benessere di tutti gli interessati.

Articolo 11   L’Ombudsmus Mondiale (Organismo Mondiale per la Protezione dei Diritti dell’Individuo)

Sez. A   Funzioni e Poteri dell’Ombudsmus Mondiale

Le funzioni e i poteri dell’Ombudsmus Mondiale, che dovrà difendere gli interessi del pubblico, saranno le seguenti (ma non in senso limitativo):

1.   Proteggere la populazione della Terra e tutti gli individui contro la violazione e l’inossorvanza dei Diritti Universali dell’Uomo  e del Cittadino, stabiliti nell’Articolo 12 e in altre Sezione della Presente Costituzione Mondiale.

2.   Proteggere la populazione della Terra contro qualsiasi violazione della presente Costituzione Mondiale da parte di qualsiasi funzionario o ente del Governo Mondiale, compresi i funzionari eletti e nominati od i funzionari pubblici di qualsiasi organo, dipartimento, ufficio, Ente Specializzato, e indipendentemente dal loro grado.

3.   Imporre l’applicazione dei Principi Direttivi del Governo Mondiale definiti nell’Articolo 13 della presente Costituzione Mondiale.

4.   Promuovere il benessere della popolazione della Terra, cercando di assicurare che siano attuate le condizioni di giustizia sociale e di giustizia distributiva nell’applicazione e nel funzionamento della legislazione mondiale e del diritto mondiale.

5.   Vigilare contro i pericolo per l’humanità derivanti dalle innovazioni tecnologiche, dagli squilibri ambientali e da altre diverse cause e promuovere iniziative per corregere o prevenire tali pericoli.

6.   Assicurarsi che l’applicazione di leggi, ordinanze e procedure del Governo Mondiale, di per sé giuste, non diano luogo a ingiustizie o ineguaglianze impreviste, né vengano vanificate dalla burocrazia o dai cavilli dell’amministrazione.

7.   Accogliere e ascoltare rimonstranze, reclami o richieste di aiuto da qualsiasi personna, gruppo, orrganizzazione, associazione, corpo politico o Ente Specializzato riguardante un qualsiasi argomento che rientri nell’ambito di competenza dell’Ombudsmus Mondiale.

8.   Chiedere all’Ufficio dei Procuratori Generali Mondiale o a qualsiasi Procuratore Mondiale Regionale di promuovere azioni penali o procedimenti legali, ogni qualvolta e dovunque, ciò sia considerato necessario o auspicabile a giudizio dell’Ombudsmus Mondiale.

9.   Iniziare direttamente azioni legali e procedimenti penali, ogni qualvolta l’Ombudsmus Mondiale lo ritenga necessario.

10.   Riesaminare il funzionamento di dipartimenti, uffici, servizi, commissioni, istituti, organi ed Enti del Governo Mondiale per controllare che le procedure del Governo Mondiale raggiungano adguatamente il loro scopo e contribuiscano al benessere dell’umanità in modo ottimale e fare raccomandazioni per migliorale.

11.   Presentare una relazione annuale al Parlamento Mondiale e al Presidium sulle attività dell’Ombudsmus Mondiale, insieme con qualsiasi raccomandazione di misure legislative volte a migliorare il funzionamento del Governo Mondiale, allo scopo di meglio contribuire al benessere della Populazione della Terra.

Sez. B   Composizione dell’Ombudsmus Mondiale

1.   L’Ombudsmus Mondiale sarà diretto da un Consiglio degli Ombudsen Mondiali di cinqui membri, uno dei quali sarà chiamato Primo Ombudsman Mondiale, mentre gli altri quattro saranno chiamati Ombudsen Mondiali Aggiunti.

2.   I membri del Consiglio degli Ombudsmen Mondiali saranno designati dalla Camera dei Consiglieri, in ragione di tre candidati per ogni Divisione Continentale della Terra.  Un solo membro del Consiglio sarà eletto da ciascuna delle cinque Divisioni Continentali con voto a maggioranza dei membri delle tre Camere del Parlamento Mondiale riuniti in sessione plenaria.

3.   La durata del mandato di un Ombudsman Mondiale sarà di dieci anni.  Un Ombudsman Mondiale potrà rimanere in carica per due mandati consecutivi. La carica di Primo Ombudsman Mondiale sarà assegnato per rotazione ogni due anni.  L’ordine di rotazione sarà fissato dal Consiglio degli Ombudsmen Mondiali.

4.   Il Consiglio degli Ombudsmen Mondiali sarà assistito da una Commissione di Avvocati Mondiali di venti membri.  I membri della Commissione degli Avvocati Mondiali saranno designati dal Consiglio degli Ombusmen Mondiale nelle venti Regioni Elettorali e Amministrative Mondiali, in ragione di due o tre candidati per ciascuna Regione. Un solo Avvocato Mondiale per ciascuna delle venti Regioni Elettorali e Amministrative Mondiali sarà eletto dalle tre Camere del Parlamento in sessione plenaria.  Gli Avvocati Mondiali resteranno in carica per periodi di cinque anni e potranno restarvi per un massimo di quattro mandati consecutivi.

5.   Il Consiglio degli Ombudsmen Mondiali istituirà venti uffici regionali, oltre all’Ufficio Mondiale Principale residente nella sede principale del Governo Mondiale.  I venti uffici regionali dell’Ombudsmus Mondiale avranno un’organizzazione parallela a quella dei venti Uffici di Procuratore Mondiale Regionale.

6.   Ciascun ufficio regionale dell’Ombudsmus Mondiale sarà diretto da un Avvocato Mondiale.  Ogni gruppo di cinque Uffici Regionali dell’Ombudsmus Mondiale sarà controllato da un Ombudsman Mondiale Aggiunto.

7.   Ogni Ombudsman Mondiale e ogni Avvocato Mondiale potrà essere destituito per giusta causa, mediante votazione a maggioranza assoluta delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione plenaria.

8.   I membri dell’Ombudsmus Mondiale e di ciascun Ufficio Regionale dell’Ombudsmus Mondiale saranno selezionati ed assunti in base a liste di funzionari statali.

9.   Gli Ombudsmen e gli Avvocati Mondiali dovranno avere i seguenti requisiti: almeno trenta anni di età, un’esperienza legale di almeno cinque anni, preparazione giuridica e/o altra preparazione specifica.

Articolo 12   Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini della Terra

Gli abitanti e i cittadini del Mondo che appartengono alla Federazione Mondiale della Terra godranno dei diritti inalienabili definiti qui di seguito:

Il Parlamento Mondiale, l’Esecutivo Mondiale e tutti gli organi ed enti del Governo Mondiale avranno l’obbligo di rispettare, applicare e far osservare questi diritti.  Anche i Governi Nazionali di tutti i paesi appartenenti alla Federazione della Terra avranno gli stessi obblighi.  Individui o gruppi che dovranno soffrire per violazione o inossevanza di tali diritti dovranno poter ricorrere a pieno diritto all’Ombudsmus, al sistema per imporre il rispetto della Legge Mondiale e alle Corti Mondiali per ottenere riparazione dei torti subiti. I diritti inalienabili comprenderanno:

1.   Uguaglianza di diritti per tutti i cittadini della Federazione della Terra, senza alcuna discriminazione per motivi di razza, colore, casta, nazionalità, sesso, religione, appartenenza politica, condizione economica o stato sociale.

2.   Uguale protezione ed applicazione della legislazione mondiale e del diritto mondiale per tutti i cittadini della Federazione della Terra.

3.   Libertà di pensiero e di coscienza, di parolla, di stampa, di scritti, di comunicazione, di espressione, di pubblicazione, di radiodiffusione, di telediffusione e cinematografia, tranne che nei casi di evidente azione di violenza o di incitamento alla violenza, ai tumulti o ad insurrezioni armate.

4.   Libertà di riunione, associazione, organizazione, petizione e manifestazione pacifica.

5.   Libertà di  voto senza costrizione e libertà di organizzazione e propaganda politica senza rischio di censura o incriminazione.

6.   Libertà di professare, praticare e promuovere religioni e fedi reliziose o di non professare alcuna religione o fede religiosa.

7.   Libertà di professare e promuovere fedi politiche o di non averne.

8.   Libertà di fare inchieste, richerche e di farne rapporti.

9.   Libertà di viaggiare senza passaporti, né visti, né altre forme di registrazione usate per limitare i viaggi fra le nazioni, attraverso le nazioni o all’interno di esse.

10.   Interdizione della schiavità, del servaggio, di servitù sotto costrizione e del lavoro obbligato.

11.   Interdizione di coscrizione militare.

12.   Sicuressa personale contro l’arresto, la detenzione, l’esilio, le perquisizioni o i sequestri arbitrari o non motivati; necessità di mandato per effettuare perquisizioni o arresti.

13.   Interdizione della costrizione fisica o psicologica e della tortura nel corso di ogni ingagine, arresto, detenzione o carcerazione delle punizioni crudeli o insolite.

14.   Diritto di habeas corpus; divieto di retroattività delle leggi;  divieto di sottoporre a nuovo processo un reato già legalmente giudicato; diritto di rifiuto ad incriminare se stessi o altri.

15.   Interdizione di tenere eserciti privati od organizzazioni paramilitari, in quanto costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza comune.

16.   Garanzia della proprietà contro il sequestro arbitrario;  protezione contro l’esercizio del potere di espropio nell’interesse pubblico senza adeguata indennità, ma tenendo conto dei principi della giustizia distributiva.

17.   Diritto alla pianificazione familiare e alla assistenza gratuita necessaria per realizzarla.

18.   Diritto al rispetto della vita privata delle persone, delle famiglie e delle associazioni; Interdizione della sorveglianza a scopo politico.

Articolo 13   Principi Direttivi del Governo Mondiale

Il Governo Mondiale avrà lo scopo di garantire il godimento di alcuni altri diritti per tutti gli abitanti della Federazione della Terra, ma senza tuttavia assicurarne immediatamente il conseguimento e l’applicazione universale.  Questi diritti sono definiti Principi Direttivi, ed obgligano il Governo Mondiale a ricercare, con ogni possibile mezzo, la loro realizzazione e la loro applicazione universale. Tra questi figureranno:

1.   Uguali possibilità per ciascuno di ottenere un lavoro utile con salari e remunerazioni compatibili con le dignità umana.

2.   Libertà di scelta di lavoro, occupazione, impiego o professione.

3.   Pieno accesso all’informazione ed a tutte le conoscenze acquisite dall’umanità.

4.   Istruzione pubblica gratuita e adeguata, accessibile a tutti, estesa fino al livello preuniversitario; uguali possibilità di istruzione superiore per tutti coloro che lo desiderano; uguali possibilità per tutti di istruzione permanente durante l’intero corso della vita.

5.   Pubblici servizi sanitari e assistenza medica gratuita ed adeguata, accessibile a tutti, durante l’intero corso della vita, in condizioni di libera scelta.

6.   Uguale disponibilità di tempo libero per tutti; miglior distribuzione dei carichi di lavoro nella società, in modo che ogni persona possa avere un’equa disponibilità di tempo libero.

7.   Uguali opportunità per ciascuno di godere dei benefici delle scoperte e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

8.   Protezione per ogni individuo da rischi e pericoli derivanti da innovazioni e sviluppi tecnologici.

9.   Protezione dell’ambiente naturale, patrimonio comune dell’umanita, contro l’inquinamento, i disastri ecologici o danni che possono mettere in pericolo o peggiorare la qualità della vita.

10.  Conservazione di quelle risorse naturali della Terra che sono limitate, in modo che le generazioni presenti e future possano continuare a godere la vita sul pianeta Terra.

11.   Godimento assicurato ad ognuno di una abitazione adatta, di un rifornimento di prodotti alimentari in quantità e qualità nutritiva adeguate, rifornimenti sicuri e adeguati d’acqua, di aria pura proteggendo il tenore di ossigeno e lo strato d’ozono; e in generale sicura conservazione di un ambiente tale da permettere a tutti una vita salubre.

12.   Diritto assicurato per ciascun bambino ad una piena realizzazione delle proprie capacità potenziali.

13.   Previdenza Sociale per tutti, contro il rischio di disoccupazione, malattia, vecchiaia, difficili situazioni familiari, invalidità, catastrofi naturali, trasformazioni tecnologiche in modo da permettere il collocamento a riposo con reddito sufficiente per vivere in condizioni dignitose durante l’età avanzata.

14.   Rapida eliminazione dei rischi tecnologici e difesa contro di essi e contro gli interventi umani, che si dimostrino pericolosi per la vita sulla Terra.

15.   Realizzazione di programmi intensivi per individuare, sviluppare ed istituire valide alternative e sostituti practici alle tecnologie da eliminare e proibire, a causa dei loro rischi e pericoli per la vita umana.

16.   Incoraggiamento alle diversificazioni culturali e incoraggiamento alle amministrazioni decentrate.

17.   Libertà di autodeterminazione pacifica per minoranze, rifugiati e dissidenti.

18.   Libertà di trasferire la propria residenza in qualsiasi luogo della Terra.

19.   Interdizione della pena di morte.

Articolo 14   Garanzie e Riserve

Sez. A   Garanzie Inderogabili

Il Governo Mondiale prenderà tutte le misure atte ad assicurare a tutte le nazioni e agli individui appartenenti alla Federazione della Terra le garanzie definite qui di seguito:

1.   Garanzia che piena fiducia e credito saranno dati ad atti pubblici, documenti, leggi e procedimenti giudiziari delle nazioni appartenenti alla Federazione della Terra, in conformità con le diverse clausole della presente Costituzione Mondiale.

2.   Garanzia assicurata alle nazioni ed ai paesi membri della Federazione della Terra, della libertà di scegliere il loro sistema politico, economico e sociale interno, comptibilmente con le garanzie e le protezioni previste dalla presente Costituzione Mondiale per assicurare le libertà civili, i diritti dell’Uomo e un sano ambiente di vita, in conformità con le diverse clausole della presente Costituzione Mondiale.

3.   Concessione del diritto di asilo, all’interno della Federazione Mondiale, per coloro che cerchino rifugioe provengano da paesi o da nazioni non ancora inclusi nella Federazione della Terra.

4.   Concessione a individui o gruppi del diritto di sottrarsi pacificamente all’egemonia della Federazione della Terra, quando questa avrà incluso il novanta per cento del territorio terrestre, e di scegliere di vivere in un territorio che sia posto al di fuori della Federazione e in cui il Governo Mondiale non eserciti né costrizione, né protezione. Tale territorio non dovrà estendersi oltre il cinque per cento del territorio abitabile della Terra, dovrà essere tenuto completamente disarmato, non dovrà essere usato come base per incitare alla violenza e alla insurezione entro o contro la Federazione della Terra o contro qualsiasi paese membro, né vi si dovranno svolgere attività tecnologiche e ambientali seriamente dannose per la Terra posta al di fuori di detto territorio.

Sez. B   Riserve di Potere

I poteri non delegati al Governo Mondiale dalla presente Costituzione Mondiale saranno riservati alle nazioni membri della Federazione Mondiale e alla popolazione della Terra.

Articolo 15   Zone Federali Mondiali e Capitali Mondiali

Sez. A   Zone Federali Mondiali

1.   Sarrano istituite venti zone Federali Mondiali all’interno delle Venti Regioni Elettorali e Amministrative Mondiali, al fine di insediarvi i diversi organi del Governo Mondiale e dei Dipartimenti Amministrativi, le Corti Mondiali, gli Uffici dei Procuratori Mondiali Regionali, gli Uffici degli Avvocati Mondiale, gli altri settori, dipartimenti, istituti, servizi, uffici, commissioni, Enti Specializzati e sezioni del Governo Mondiale.

2.   Le Zone Mondiali saranno stabilite a seconda delle esigenze e delle risorse del Governo Mondiale nel corso del suo sviluppo e della sua espansione.  Le Zone Federali Mondiali saranno anzitutto stabilite in ciascuna delle cinque Divisioni Continentali.

3.   L’ubicazione e l’amministrazione delle Zone Federali Mondiali, incluse le prime cinque, saranno fissate dal Parlamento Mondiale.

Sez. B   Le Capitali Mondiali

1.   Saranno create cinque Capitali Mondiali, una in ciascuna delle cinque Divisioni Continentali della Terra; esse si dovranno stabilire in ognuna delle cinque Zone Federali Mondiali create per prime, come previsto nell’Articolo 15 della presente Constituzione Mondiale.

2.   Una delle Capitali Mondiali sarà designata dal Parlamento Mondiale come Capitale Mondiale Principale e le altre quattro saranno designate come Capitali Mondiali Secondarie.

3.   Le sedi principale di tutti gli organi del Governo Mondiale saranno fissate nella Capitale Mondiale Principale, e le altre sedi più importanti dei numerosi organi del Governo Mondiale saranno fissate nelle Capitale Mondiali Secondarie.

Sez. C Procedure di Ubicazione

1.   La scelta dell’ubicazione delle venti Zone Federali Mondiali e delle cinque Capitali Mondiali sarà proposta dal Presidium e successivamente sarà decisa con voto delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione plenaria.  Il Presidium proporrà, in ognuna delle venti Regioni Elettorali ed Amministrative Mondiali, la scelta di due o tre luoghi per istituirvi le Zone Federali Mondiali e proporrà due scelte alternative per ognuna delle cinque Capitale Mondiale.

2.   Il Presidium, in consulta con il Gabinetto Esecutivo, proporrà quindi quale delle cinque Capitali Mondiali debba essere la Capitale Principale.  Tale proposta verrà poi sottoposta alla decisione con voto delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione plenaria.

3.   Ciascuno degli organi del Governo Mondiale deciderà sul modo migliore di distribuire e organizzare le sue funzioni e le sue attività tra le cinque Capitale Mondiali e fra le venti Zone Federali Mondiali, sotto riserva delle direttive specifiche del Parlamento Mondiale.

4.   Il Parlamento Mondiale potrà decidere di avvicendare le sessioni a turno tra le cinque Capitale Mondiali e in tal caso definirà la procedura della rotazione.

5.   Per le prime due fase operative del Governo Mondiale, definite nell’Articolo 17, e per il Governo Provvisorio Mondiale, definito nell’Articolo 19, potrà essere scelta come Capitale Mondiale Principale una sede provvisoria.  La sede provvisoria non dovrà necessariamente diventare permanente.

6.   Qualsiasi Capitale Mondiale, o Zona Federale Mondiale, potrà essere trasferita, mediante voto a maggioranza dei 2/3 delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione plenaria.

7.   Potranno essere designate, se ritenuto necessario, ulteriori Zoni Federali Mondiali, su proposta del Presidium e dopo l’approvazione, con voto a maggioranza assoluta delle tre camere del Parlamento Mondiale in sessione plenaria.

Articolo 16   Territorio Mondiale e Relazioni Esterne

Sez. A   Territorio Mondiale

1.   Qulle aree della Terra e della Luna che non saranno sotto la giurisdizione delle nazioni esistenti al momento della creazione della Federazione della Terra, o che non rientrino per buone ragioni nella sovranità e nell’amministrazione di una nazione, o che siano dichiarate Territorio Mondiale dopo la fondazione della Federazione della Terra, saranno designate Territorio Mondiale e apparterranno all’insieme dei popoli della Terra.

2.   L’Amministrazione del Territorio Mondiale sarà determinata dal Parlamento Mondiale e atttuata dall’ Esecutivo Mondiale.  Essa si applicherà akke seguenti aree:

a)   Tutti gli oceani i mari a carattere internazione o sopranazionale, compresi i fondali marini e le loro risorse, a partire da una distanza di 20 km. dalla costa, esclusi i mari interni tradizionalmente di proprietà nazionale;

b)   Gli stretti e i canali naturali e artificiali di vitale importanza;

c)   L’atmosfera che avvolge la Terra, a partire da un km. al di sopra della superficie terrestre, escluse le depressioni in regioni con notevole variazione di altitudine;

d)   I satelliti arificiali e la Luna;

e)   Le Colonie che scelgano lo Status di Territorio Mondiale; i territori non indipendienti posti sotto l’amministrazione fiduciaria di qualche nazione o delle Nazioni Unite; qualsiasi isola o atollo che non siano rivendicati da alcuna nazione; terre o paesi indipendienti che abbiano scelto lo Status di Territorio Mondiale; terre oggetto di dispute che abbiano scelto lo Status di Territorio Mondiale.

3.   I residenti di qualsiasi Territorio Mondiale, esclusi quelli dichiarati Zone Federali Mondiali, avranno, entre limiti ragionevoli, il diritto di decidere, mediante plebiscito, di divenire una nazione autonoma nell’ambito della Federazione della Terra, sia singolarmente, sia insieme ad altri Territori Mondiali, oppure di unirsi ad una nazione che già faccia parte della Federazione della Terra.

Sez. B   Relazione Esterne

1.   Il Governo Mondiale intratterrà relazioni esterne con quelle nazioni che non siano entrate a far parte della Federazione della Terra.  Le relazione esterne ricadranno sotto l’amministrazione del Presidium e saranno soggette, in qualsiasi momento, alle istruzioni specifiche e all’approvazione del Parlamento Mondiale.

2.   Tutti i trattati e gli accordi aderito alla Federazione della Terra, saranno negoziati dalla Cmera delle Nazioni e dalla Camera dei Popoli con un voto a maggioranza semplice.

3.   Il Governo Mondiale della Federazione della Terra stabilirà e intratterrà relazioni pacifiche con altri pianeti e corpi celesti, dove e quando sia possibile entrare in cominicazione con eventuali loro abitanti.

4.   Tutte le esplorazioni spaziali all’interno o all’esterno del nostro sistema Solare saranno poste sotto la direzione e il controllo esclusivo del Governo Mondiale, e saranno condotte nei modi fissati dal Parlamento Mondiale.

Articolo 17   Ratifica e Attuazione

Sez. A   Ratifica della Costituzione Mondiale

La presente Costituzione Mondiale sarà sottoposta alla ratifica delle nazioni e delle popolazioni della Terra secondo le seguenti procedure:

1.   La Costituzione Mondiale sarà trasmessa all’Assemblea Generale dell’Organizazzione delle Nazioni Unite ed a ciascuno dei Governi Nazionali della Terra, con la richiesta che essa sia sottoposta al corpo legislativo di ogni paese, per la ratifica preliminare, e agli abitanti di ciascuno Stato per la ratifica definitiva, mediante referendum popolare.

2.   La ratifica preliminare da parte di un corpo legislativo nazionale risulterà da un voto a maggioranza semplice.

3.   La ratifica definitiva da parte degli abitanti risulterà da un voto a maggioranza semplice espresso attraverso un referendum popolare, a condizione che nella nazione o nel paese o nei Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali abbia votato almeno il venticinque per cento degli aventi diritto al voto di età non inferiore ai 18 anni.

4.   Nel caso di una nazione priva di un corpo legislativo nazionale, si chiederà al Capo del Governo Nazionale di concedere la ratifica preliminare e di sottoporre la Costituzione Mondiale a referendum popolare per la ratifica definitiva.

5.   Qualora un Governo Nazionale, dopo sei mesi, abbia trascurato di sottoporre la Costituzione Mondiale alla ratifica richiesta, l’Ente Mondiale, responsbile della campagna mondiale per la ratifica, potrà procedere a indire un referendum diretto per far ratificare la Costituzione Mondiale dalla popolazione.  I referendum diretti potranno essere indetti nell’ambito di intere nazioni o paesi o nell’ambito di comunità ben definite esistenti all’interno di una nazione.

6.   In caso di ratifica per referendum diretto, la ratifica definitiva da parte di un’intera nazione o di un Distretto Elettorale ed Amministrativo Mondiale risulterà da un voto a maggioranza, a condizione che i voti siano espressi da un minimo del venticinque per cento degli aventi diritto al voto di quella regione, di età non inferiore ai 18 anni.

7.   Per la ratifica da parte di comunità esistenti nell’ambito di una nazione, si seguirà la procedura di chiedere a ben definite comunità, città, contee, stati, province, cantoni, prefetture, giurisdizioni tribali o altre unità politiche locali, esistenti all’interno di una nazione, de ratificare la Costituzione Mondiale e di sottoporla ad un referendum dei cittadini della comunità o dell’unità politica.  La ratifica si potra ottenere con questa procedura fino a che tutti gli aventi diritto al voto di età non inferiore ai 18 anni, residenti nallla nazione o nel Distretto Elettorale ed Amministrativo Mondiale, non abbiano avuto la possibilità di votare, purché i voti siano stati espressi da un minimo del venticinque per cento degli elettori.

8.   Prima del raggiungimento della fase operativa completa del Governo Mondiale, definita nella Sezione E dell’Articolo 17, le Università e gli Istituti Superiori di istruzione di ogni nazione potranno ratificare la Costituzione Mondiale, qualificandosi in tal modo per partecipare alla designazione dei membri della Camera dei Consiglieri del Parlamento Mondiale.

9.   Nel caso di nazioni attualmente implicate in serie contese internazionali, o nel caso di inimicizie tradizionali o di conflitti cronici tra due o più nazioni, sarà istituita una procedura di ratifica comune, per mezzo della quale le nazioni, coinvolte in dispute internazionali o in conflitto tra di loro, potranno ratificare simultaneamente la Costituzione Mondiale.  In questi casi le nazioni abbinate saranno ammesse alla Federazione della Terra contemporaneamente, con l’obbligo di consegnare al Governo Mondiale tutte le armi di distruzione di massa e di dare mandato al Governo Mondiale per giungere ad un regolamento pacifico del conflitto o delle controversie.

10.   Ogni nazione o unità politica, che ratifichi la presente Costituzione Mondiale con ratifica sia preliminare, sia definitiva, sarà vincolata a non usare mai alcuna forza armata o armi di distruzione di massa contro un altro membro o unità della Federazione della Terra, indipendemente dal temp richiesto per il completo disarmo di tutte le nazioni ed unità politiche che abbiano ratificato la presente Costituzione Mondiale.

Sez. B   Fasi di Attuazione

1.   L’attuazione della presente Costituzione Mondiale e la creazione di un Governo Mondiale, conforme al dettato della presente Costituzione Mondiale, potrà essere realizzata nelle seguenti tre Fasi, oltre alla Fase del Governo Mondiale Provvisorio, come previsto nell’Articolo 19:

a)   Prima Fase Operativa del Governo Mondiale;

b)   Seconda Fase Operativa del Governo Mondiale;

c)   Fase Operativa Completa del Governo Mondiale.

2.   All’inizio di ogni Fase e nel corso di essa, il Parlamento Mondiale e l’Esecutivo Mondiale definiranno insieme gli scopi e i mezzi di azione necessari per la progressiva entrata in vigore della Costituzione Mondiale e dell’applicazione della legislazione promulgata dal Parlamento Mondiale.

Sez. C   Prima Fase Operativa del Governo Mondiale

1.   La Prima Fase Operativa del Governo Mondiale, ai termini della presente Costituzione Mondiale, entrerà in vigore dopo che la Costituzione Mondiale sarà stata ratificata da un sufficiente numero di nazioni e/o di popolazioni, in modo da soddisfare l’una o l’altra delle condizioni seguenti o ad esse equivalenti:

a)   Ratifica preliminare o definitiva da parte di un minimo di venticinque nazioni, aventi ciascuna una popolazione di almeno 100,000 abitanti;

b)   Ratifica preliminare o definitiva da parte di un minimo di dieci nazioni pon più di 100.000 abitanti, insieme con la ratifica per referendum diretto in un minimo di cinquanta Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali supplementari;

c)   Ratifica per referendum diretto in almeno cento Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali, anche nel caso in cui nessuna nazione, come tale, abbia ratificato la Costituzione Mondiale.

2.   Le elezioni dei Membri della Camera dei Popoli del Parlamento Mondiale saranno indette in tutti i Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali dove la ratifica sarà stata ottenuta per referendum popolare.

3.   Le elezioni dei membri della Camera dei Popoli del Parlamento Mondiale potranno aver luogo contemporaneamente ai referendum poplari diretti, sia prima che dopo la realizzazione della prima fase operativa del Governo Mondiale.

4.   La nomina o l’elezione dei Membri della Camera delle Nazioni del Parlamento Mondiale avrà luogo in tutte le nazioni dove sia stata effettuata la ratifica preliminare.

5.   Un quarto dei Membri della Camera dei Consiglieri del Parlamento Mondiale potrà essere eletto in base alle liste dei candidati presentati dalle Università e dagli Istituti di Istruzione Superiore che abbiano ratificato la Costituzione Mondiale.

6.   Il Presidium ed il Gabinetto Esecutivo Mondiale saranno eletti in base alle disposizioni dell’Articolo 6.  Tuttavia, in mancanza della Camera dei Consiglieri, le candidature saranno proposte dai membri della Camera dei Popoli d dalla Camera delle Nazioni in sessione plenaria.  Fino a che queste designazioni non saranno state completate, continueranno a funzionare il Presidium ed il Gabinetto Esecutivo del Governo Mondiale Provvisorio, come previsto dall’Articolo 19.

7.  Una volta costituito, il Presidium distribuirà per la prima fase operativa del Governo Mondiale le cariche ministeriali tra i membri del Gabinetto e del Presidium e creerà immediatamente o confermerà un Ente per il Disarmo Mondiale ed un’Organizzazione per lo Sviluppo Economico Mondiale.

8.   Le nazioni che ratificheranno la presente Costitutzione Mondiale, entrando in tal caso a far parte della Federazione della Terra, dovranno immmediatamente trasferire tutte le armi di distruzione di massa all’Ente per il Disarmo Mondiale, secondo quanto disposto e prescritto dall’Ente stesso (Vedi Articolo 19, Sezioni A-2-d; B-6; E-5).  L’Ente per il Disarmo Mondiale dovrà ritirare immediatamente dalla circolazione tali armi e procedere prontamente a smanterllare, convertire ad usi pacifici e a riciclare questo materiale bellico, o altrimenti a distruggerlo.  Durante la prima fase operativa del Governo Mondiale, le nazioni che avranno ratificato la presente Costituzione, potranno mantenere forze armate provviste di armi diverse da quelle di distruzione di massa, come definito e prescritto dall’Ente per il Disarmo Mondiale.

9.   Contemporaneamente alla riduzione o alla eliminazione di tali armi di distruzione di massa e ad altre spese militari, che potranno essere effettuate nel corso della prima fase operativa del Governo Mondiale, i paesi membri della Federazione della Terra verseranno annualmente alla Tesoreria del Governo Mondiale somme pari alla metà delle somme risparmiate dai loro rispettivi bilanci militari nazionali, nell’ultimo anno precedente all’entrata a far parte della Federazione e continueranno tali versamenti, fino a che non sia stata raggiunta la fase operativa completa del Governo Mondiale.  Il Governo Mondiale utilizzerà il cinquanta per cento dei fondi così percepiti, per finanziare i lavori e i progetti dell’Organizzazione per lo Sviluppo Economico Mondiale.

10.   Il Parlamento Mondiale e l’Esecutivo Mondiale continueranno a potenziare gli organi, i dipartimenti, gli Enti e le attività create sotto il Governo Mondiale Provvisorio, con le riforme giudicate necessarie, e preocedranno alla creazione e al funzionamento dei seguienti organi, dipartimenti ed Enti del Governo Mondiale (ove essi non siano già in corso di organnizzazione), oltre a altre Istituzioni, dipartimenti, ed enti ritenuti auspicabili e realizzabili nel corso della prima fase operativa del Governo Mondiale:

a)   La Corte Suprema Mondiale;

b)   Il Sistema per Imporre il Rispetto della Legge Mondiale;

c)   L’Ombudsmus Mondiale;

d)   L’Amministrazione Mondiale della Funzione Pubblica;

e)   L’Amministrazione Finanziaria Mondiale;

f)   L’Ente per la Ricerca e la Pianificazione;

g)   L’Ente per la Valutazione Tecnologica ed Ambientale;

h)   Un sistema Universitario Mondiale sotto l’autorità del Ministro dell’Educazione;

i)   Un Ufficio Mondiale della Società sotto l’autorità del Ministro dell’Industria e del Commercio;

j)   I Corpi per il Servizio Civile Mondiale;

k)   L’Amministrazione Mondiale degli Oceani e dei Fondali Marini.

11.  All’inizio della prima fase operativa, il Presidium, in consulta con il Gabinetto Esecutivo, formulerà e presenterà una proposta di programma per risolvere i più urgenti problemi che l’umanità si troverà a dover affrontare.

12.  Il Parlamento Mondiale elaborerà soluzioni per i problemi mondiali.  Il Parlamento Mondiale e l’Esecutivo Mondiale, operando congiuntamente dovranno, attraverso i numerosi organi, sezioni ed Enti del Governo Mondiale, individuare i sistemi più adatti e realizzabili per far applicare la legislazione e il diritto mondiale e la Costituzione Mondiale e imporne il rispetto; in particolare prederanno alcuni provvedimenti decisivi per il benessere di tutte le popolazioni della Terra e applicabili in tutto il mondo, tra cui vi saranno i seguenti, anche se non in senso limitativo:

a)   Proposta di un programma planetario per lo sviluppo e l’utilizzazione della energia solare e di altre fonti di energia sicura;

b)   Proposta di un programma planetario per la produzione agricola, al fine di raggiungere la massima e continua ressa compatibile con sane condizioni ecologiche;

c)   Creazione delle condizioni favorevoli alla libertà di commercio, all’interno della Federazione della Terra;

d)   Ricerca e reperimento dei mezzi per attuare una moratoria riguardante: progetti delle centrali nucleari, finché non siano stati risolti tutti i problemi relativi alla sicurezza, alla eliminazione dei resiui tossici e ai pericoli dell’uso di tali materiali o della loro utilizzazione per produrre armi nucleari;

e)   Messal al bando della produzione di armi nucleari e di tutte le armi di distruzione di massa e ricerca dei mezzi per sopprimerle in maniera definitiva;

f)   Proposta di programmi per assicurare adeguati rifronimenti di acqua non inquinata e di aria pura per tutti gli abitanti della Terra;

g)   Proposta di un programma globale per conservare e riciclare le risorse della Terra;

h)   Sviluppo di un programma accettabile per giungere a controllare la crescita demografica, specialmente migliorando il tenoro di vita delle popolazioni.

Sez. D   Seconda Fase Operativa del Governo Mondiale

1.   La seconda fase operativa del Governo Mondiale si realizzarà quando il cinquanta per cento o più delle nazioni della Terra avranno dato la loro ratifica preliminare o definitiva alla presente Costituzione Mondiale, a condizione che tale ratifica sia stata espressa almento dal cinquanta per cento della popolazione totale della Terra, compresa in un insieme di nazioni che avranno ratificato.  Ove tale percentuale non si sia raggiunt, si prenderanno in considerazione nazioni che avranno ratificato con l’aggiunta dei Distretti Elettorali e Amministrativi Mondiali, i cui abitanti avranno ratificato la Costituzione Mondiale per referendum diretto.

2.   L’elezione e la nomina dei membri delle diverse Camere del Parlamento Mondiale si effettueranno nello stesso modo specificato per la prima fase operativa, nelle Sezioni C-2, 3, 4 e 5 dell’Articolo 17.

3.   Il mandato dei membri del Parlamento Mondiale, eletti o nominati per la prima fase operativa del Governo Mondiale, si estenderà alla seconda fase operativa, a meno che essi non abbiano già prestato servizio per cinque anni; in tal caso saranno predisposte nuove elezioni o nomine.  Il mandato dei membri del Parlamento Mondiale, il cui servizio sia stato esteso alla seconda fase operativa, sarà modificato in modo da decorrere contemporaneamente con i mandati di coloro che siano stati eletti nuovamente all’inizio della seconda fase operativa.

4.   Il Presidium Mondiale e el Gabinetto Esecutivo saranno ricostituiti o riconfermati, secondo necessità all’inizio della seconda fase operativa del Governo Mondiale.

5.   Il Parlamento Mondiale e l’Esecutivo Mondiale continueranno a potenziare gli organi, i dipartimenti, gli enti e le attività già avviate nella prima fase operativa del Governo Mondiale, apportandovi i miglioramenti ritenuti opportuni.  Essi procederanno inoltre ad istituire ed a gestire tutti gli altri organi, dipartimenti, enti più importanti del Governo Mondiale, secondo quanto sarà ritenuto utile durante la seconda fase operativa.

6.   Tutte le nazioni, che avranno aderito alla Federazione della Terra per il raggiungimento della seconda fase operativa del Governo Mondiale, consegneranno immediatamente tutte le armi di distruzione di massa e tutte le altre armi ed attressature militari all’Ente per il Disarmo Mondiale, che immediatamente dovrà ritirarle dalla circolazione e procedere a smantellare, a convertire per usi pacifici ed a riciclare tali materiali o altrimenti a distruggerli.  Durante la seconda fase operativa, tutte le forze militari e paramilitari delle nazioni, che avranno aderito alla Federazione della Terra, dovranno essere completamente disarmate e congedate oppure inserite nei Corpi di un Servizio Civile Mondiale non militare, per decisione volontaria.

7.   Contemporaneamente alla riduzione o alla eliminazione di tali armi, attrezzature e di altre spese militari che potranno essere attuate durante la seconda fase operativa del Governo Mondiale, i paesi membri della Federazione della Terra verseranno annualmente alla Tesoreria del Governo Mondiale la metà delle somme risparmiate, dai loro rispettivi bilanci militari nazionali, nel corso dell’anno precedente alla entrata nella Federazione e continueranno ad effettuare tali pagamenti fino a che non sia stata raggiunta la fase operativa completa del Governo Mondiale.  Il Governo Mondiale utilizzerà il cinquanta per cento dei fondi così percepiti per finanziare progetti e lavori dell’Organizzazione per lo Sviluppo Economico Mondiale.

8.   All’atto della formazione del Gabinetto Esecutivo per la seconda fase operativa, il Presidium inviterà l’Assamblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e ogni Ente Specializzato dell’ONU, come pure le altre organizzazioni internazionali, a voler traserire il loro personale, gli aiuti, le attrezzature e le risorse alla Federazione della Terra ed al Governo Mondiale, assicurandoi la loro piena fedeltà.  Gli enti e le funzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dei suoi Istituti speciaizzati e delle altre organizzazioni internazionali, che possono essere in questo modo trasferiti, saranno rigorganizzati, secondo la necessità, e integrati nei diversi organi, sezioni, dipartimenti, uffici ed enti del Governo Mondiale.

9.   Poco prima dell’inizio della seconda fase operativa, il Presidium, in consulta con il Gabinetto Esecutivo, formulerà e promuoverà un programma per risolvere i problemi mondiali più urgenti, che travagliano attualmente i popoli della Terra.

10.   Il Parlamento Mondiale procederà ad elaborare la legislazione necessaria a realizzare un programma completo, atto a risolvere i problemi mondiali più urgenti del momento.

11.   Il Parlamento Mondiale e l’Esecutivo Mondiale, operando congiuntamente, elaboreranno, attraverso i diversi organi, dipartimenti ed enti del Governo Mondiale, tutti quei mezzi ritenuti opportuni e realizzabili, per attuarne la legislazione volta a risolvere i problemi mondiali; e in particolare intraprederanno alcune azioni decisive per il benessere di tutti gli abitanti della Terra, tra dui saranno comprese le seguenti, ma non in senso limitativo:

a)   Dichiarare che tutti gli oceani, i mare ed i canali a carattere sopranazionale e tutti i relativi fondali marini (ad esclusione dei mari interni, tradizionalmente appartenenti a particolari nazioni) saranno, a partire da venti chilometri dalla costa, proprietà della Federazione della Terra, in quanto patrimonio comune dell’umanità, e saranno soggetti al controllo e alla gestione del Governo Mondiale;

b)   Dichiarare che le calotte polari e le circostanti regioni polari, compresa tutta l’Antartide, (escluse le aree che fanno tradizionalmente parte di particuolari nazioni), saranno territori mondiali appartenenti alla Federazione della Terra in quanto patrimonio comune dell’umanità e soggetti quindi al controllo ed alla gestione del Governo Mondiale;

c)   Mettere fuori legge il possesso, lo stoccaggio, la vendita e l’uso di tutte le armi nucleari, di tutte le armi di distruzione di massa e di tutte le altre armi ed attrezzature militari;

d)  Stabilire un sistema di approvvigionamenti costani di cereali e di altri prodotti alimentari per la popolazione della Terra;

e)   Creare un sistema mondiale monetario e creditizio, soggetto all’Amministrazione Finanziaria Mondiale.

Sez. E    Fase Operativa Completa del Governo Mondiale

1.   La fase operativa completa del Governo Mondiale entrerà in vigore quando la presente Costituzione Mondiale avrà avuto la ratifica, sia preliminare, sia definitiva, in modo da soddisfare l’una o l’altra delle condizioni a) o b):

a)   Ratifica da parte dell’ottanta per cento o più delle Nazioni della Terra comprendenti almeno il novanta per cento della popolazione terrestre, oppure,

b)   Ratifica da parte del novanta per cento della popolazione totale della Terra, inclusa sia nell’insieme delle nazioni che hanno ratificato, si nell’insime formato dalle nazioni che hanno ratificato, con l’aggiunto di altri Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali, dove la ratifica sia stata ottenuta mediante referendum diretto, come stabilito nell’Articolo 17, Sezione A.

2.   Quando sarà stata raggiunta la fase operativa completa del Governo Mondiale, si dovranno realizzare le seguenti operazioni:

a)   Elezione dei membri della Camera dei Popoli in tutti i Distretti Elettorali ed Amministrativi Mondiali, dove tali elezioni non siano state ancora svolte; elezione o designazione dei membri della Camera delle Nazioni da parte dei Parlamenti dei Governi Nazionali di tutte le nazioni, in cui non siano state ancora attuate;

b)   Il mandato dei membri della Camera dei Popoli e della Camera delle Nazioni, che ereano già in servizio durante la Seconda Fase Operativa, sarà prorogato nella fase operativa completa, eccetto che per coloro che avranno già prestato servizio per cinque anni, nel qual caso si procederà alle elezioni o designazioni necessarie;

c)   Il mandato dei membri della Camera dei Popoli e della Camera delle Nazioni, in servizio da meno di cinque anni, sarà modificato in modo da coincidere con quello dei membri del Parlamento Mondiale, eletti all’inizio della fase operativa completa;

d)   Il secondo contingente di 100 membri della Camera dei Consiglieri sarà eletto, secondo le procedure preciate nella Sezione E dell’Articolo 5.  Il mandato dei membri, già in carica nella Camera dei Consiglieri, verrà prorogato per altri cinque anni dall’inizio della fase operativa completa, mentre coloro che assumeranno la loro carica con la fase operativa completa la conserveranno per 10 anni;

e)   Il Presidium ed il Gabinetto Esecutivo saranno riorganizzati conformemente alle disposizioni dell’Articolo 5;

f)   Tutti gli organi del Governo Mondiale diventeranno pienamente operativi e sarano completamente organizzati, per amministrare efficacemente e applicare la legislazione e il diritto mondile della presente Costituzione Mondiale;

g)   Tutte le nazioni, che non lo abbiano già  fatto, dovranno trasferire immediatamente tutte le armi e le attrezzature militari all’Enti per il Disarmoo Mondiale, che le ritirarà immediatamente dalla circolazione e procederà subito a smantellare, a trasformare per usi pacifici e a riciclare tali materialim altrimenti a distruggerli;

h)   Tutti gli eserciti e le forze militari di ogni genere saranno completamente disarmati e sciolti o riconvertiti e integrati, per decisione volontaria, nei Corpi non militari del Servizio Civile Mondiale;

i)   Tutti gli enti più efficienti dell’organizzazione delle Nazioni Unite e gli altri enti internazionali più efficaci, creati tra i Governi Nazionali, saranno trasferiti al Governo Mondiale con il loro personale, i loro mezzi e le loro risorse e saranno ristrutturati e intergrati, secondo le necessità, negli organi, diparimenti, uffici, istituti, commisioni, servizi ed Enti del Governo Mondiale;

j)   Il Parlamento Mondiale e l’Esecutivo Mondiale continueranno a sviluppare le attività e i programmi già avviati durante la seconda fase operativa del Governo Mondiale, apportandovi i miglioramenti ritenuti opportuni e procederanno ad elaborare un programma completo e di ampio respiro, per risolvere i problemi mondiali e contribuire al benessere di tutti gli abitanti della Terra, in conformità con le norme della presente Costituzione Mondiale.

Articolo 18   Emendamenti

1.   Dopo la conclusione della prima fase operativa del Governo Mondiale, potranno essere proposti degli emendamenti alla presente Costituzione Mondiale in due modi:

a)   Con voto a maggioranza semplice di ciascuna Camera del Parlamento Mondiale;

b)   Con petizioni sottoscritte da un totale di 2.000.000 di persone aventi diritto al voto delle elezioni mondiali, appartenenti ad almeno venti Distretti Elettorali e Amministrativi Mondiali, in cui la Costituzione Mondiale abbia ottenduto la ratifica definitiva.

2.   L’approvazione di un qualsiasi emendamento proposto da una delle Camere del Parlamento Mondiale richiederà innanzitutto un voto a maggioranza assoluta dei due terzi dei votanti di ciascuna delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione separata.

3.   Un emendamento proposto mediante petizione popolare richiederà innanzitutto un voto a maggioranza  semplice della Camera dei Popoli, la quale sarà obbligata a pronunciarsi in merito.  L’adozione di tale emendamento richiederà poi una maggioranza assoluta dei 2/3 dei votanti di ciascuna delle tre Camere del Parlamento Mondiale in sessione separata.

4.   Periodicamente i membri del Parlamento Mondiale si riuniranno in sessioni speciali; la prima avrà luogo al più tardi dieci anni dopo la prima riunione del Parlamento Mondiale e le seguenti si riuniranno al più tardi ogni dieci anni.  Tali sessioni speciali includeranno una convenzione costituzionale destinata a rivedere la presente Costituzione Mondiale ed a studiare e proporre eventuali emendamenti, la cui adozioni dovrà allora effettuarsi secondo quanto previsto dal comma 2 dell’Articolo 18.

5.   Nessuna parte della presente Costituzione Mondiale potrà essere eliminata, sospesa o sviata dai suoi fini, né in caso di emergenza, né per arbitrio, né per convenienza, se non geguendo le suddette procedure di emendamento.

Articolo 19   Governo Provvisorio Mondiale

Sez. A   Provvedimenti spettanti all’Assemblea Costituente Mondiale

All’atto dell’adozione della Costituzione Mondiale da parte dell’Assamblea Costituente Mondiale, l’Assamblea e l’Ente o gli enti permanenti da essa istituiti, prenderanno i seguenti provvedimenti, ma non in senso limitativo:

1.   Lanciare un appello a tutte le nazioni, comunità e abitanti della Terra, perché ratifichino la presente Costituzione Mondiale per il Governo Mondiale.

2.   Creare le seguenti commissioni preparatorie:

a)   Commissione per la Ratifica;

b)   Commissione per le Elezioni Mondiali;

c)   Commissione per lo Sviluppo Mondiale;

d)   Commissione per il Disarmo Mondiale;

e)   Commissione per i Problemi Mondiali;

f)   Commissione per le Candidature;

g)   Commissione per le Finanze;

h)   Commissione per la Ricerca e l’Educazione alla Pace;

i)    Commissioni Speciali per ciascuno dei diversi problemi mondiali più urgenti;

j)   Ogni altra Commissione giudicata auspicabile per il funzionamento del Governo Provvisorio Mondiale.

3.  Convocare un Parlamento Provvisorio Mondiale non appena siano state realizzate le seguenti condizioni:

a)   Che almeno 500 delegati siano pronti a parteciparvi, con le credenziali definite dall’Articolo 19 Sezione C;

b)   Che i fondi minimi, necessari ad organizzare le prime sessioni del Parlamento Provvisorio Mondiale siano disponibili o siano stati garantiti con un impegno formale;

c)   Che sia stato trovato un paese ospite adatto, ove esista un forte comitato locale, per svolgere in loco i preparativi e le formalità necessarie.

Sez. B   Attività delle Commissioni Preparatorie

1.   La Commissione per la Ratifica intraprenderà una campagna mondiale per la ratifica della Costituzione Mondiale, sia per ottenare la ratifica preliminare dei Governi Nazionali, compresi i corpi legislativi nazionali, sia per ottenere la ratifica definitiva degli abitanti, comprese le comunità. La Commissione per la gratifica proseguirà la sua attività finché non sia stata raggiunta la Fase Operativa Completa del Governo Mondiale.

2.   La Commissione per le Elezioni Mondiali preparerà una carta globale provvisoria dei Distretti e delle Regioni Elettorali ed Amministrative Mondiali che potrà essere corretta durante la Prima o la Seconda Fase Operativa del Governo Mondiale, e preparerà  anche e attuerà dei piani, per giungere all’elezione dei membri della Camera dei Popoli e della Camera dei Consiglieri del Parlamento Mondiale.  La Commissione per le elezioni mondiali sarà, a temp debito, trasformata nell’Amminisatrzione delle frontiere e delle elezioni mondiali.

3.   Dopo sei mesi, in quei paesi dove i Governi Nazionali non avranno risposto favorevolmente alla richiesta di ratifica, la Commissione per la ratifica e la Commissione per le Elezioni Mondiali potranno procedere congiuntamente per ottenere la ratifica della Costituzione Mondiale, mediante referendum popolare diretto, e contemporaneamente organizzeranno l’elezione dei membri del Parlamento Mondiale.

4.   La Commissione per la Ratifica potrà anche sottoporre alle università e istituti superiori di istruzione di tutto il mondo la Costituzione Mondiale per la ratifica.

5.   La Commissione per lo Sviluppo Mondiale preparerà i progetti per la creazione di una Organizzazione per lo Sviluppo Economico Mondiale, al servizio di tutte le nazioni e dei popoli che avranno ratificato la Costituzione Mondiale, e, in particolare, dei paesi meno sviluppati; essa entrerà in funzione non appena sarà stato costituito il Governo Provvisorio Mondiale.

6.   La Commissione per il Disarmo Mondiale preparerà i progetti per organizzare l’Ente per il Disarmo Mondiale, che entrerà in funzione non appena il Governo Provvisorio Mondiale sarà stato costituito.

7.   La Commissione per i Problemi Mondiali preparerà un elenco dei problemi Mondiali più urgenti, con la relativa documentazione, per eventuali iniziative che possano essere intraprese dal Parlamento Provvisorio Mondiale e dal Governo Provvisorio Mondiale.

8.   La Commissione per le candidature preparerà, prima della convocazione del Parlamento Provvisorio Mondiale, un elenco di candidati per il Gabinetto Esecutivo del Governo Provvisorio Mondiale.

9.   La Commissione per le Finanze studierà le vie e i mezzi per finanziare il Governo Provvisorio Mondiale.

10.  Le diverse commissioni incaricate di studiare particolari problemi mondiali lavoreranno alla preparazione di proposte di legge e di attività mondiali su ciascun problema al fine di presentarle al Parlamento Provvisorio Mondiale quando questo si riunirà.

Sez. C   Composizione del Parlamento Provvisorio Mondiale

1.   Il Parlamento Provvisorio Mondiale sarà convocato appena possibile, in data e nel luogo fissati dall’Assamblea Costituente Mondiale.

2.   Il Parlamento Provvisorio Mondiale sarà composto dei seguenti membri:

a)   Tutti i delegati accreditati all’Assemblea Costituente Mondiale del 1977 e che avranno confermato il loro impegno per il Governo Provissorio Mondiale;

b)   I delegati che avranno ottenuto il numero richiesto di firme nelle petizioni elettorali, o di voti convalidati nelle elezioni e che siano stati comunque accreditati, conformemente alle modalità specificate nell’appello per la ratifica della presente Costituzione Mondiale;

c)   I membri del Parlamento Mondiale appartenenti alla Camera dei Popoli, eletti dai Distretti Ellettorali e Amministrativi Mondiali, fino al momento della convocazione del Parlamento Provvisorio Mondiale.  Nuovi membri del Parlamento Mondiale, eletti alla Camera dei Popoli, potranno continuare ad essere inclusi nel Parlamento Provvisorio Mondiale, finché non sarà stata raggiunta la prima fase operativa del Governo Mondiale.

d)   I membri della Camera delle Nazioni del Parlamento Mondiale, eletti da assamblee legislative nazionali o nominati dai governi nazionali fino al momento della convocazione del Parlamento Provvisorio Mondiale.  Nuovi membri del Parlamento Mondiale, eletti alla Camera della Nazioni, potranno continuare ad essere inclusi nel Parlamento Provvisorio Mondiale, finché sarà stata raggiunta la prima fase operativa del Governo Mondiale.

e)    Le Università e gli Istituti di Istruzione superiore, che avranno ratificato la Costituzione Mondiale, potranno proporre dei candidati alla Camera dei Consiglieri del Parlamento Mondiale.  La Camera dei Popoli e la Camera delle Nazioni, riunite insieme, potranno allora eleggere, fra tali candidati, un massimo di 50 membri del Parlamento Mondiale, per i seggi della Camera dei Consiglieri del Governo Provvisorio Mondiale.

3.   I membri del Parlamento Provvisorio Mondiale delle categorie a) e b), sopra definite, resteranno in funzione solo fino alla dichiarazione della prima fase operativa del Governo Mondiale, ma potranno essere debitamente eletti, per continuare il loro mandato come membri del Parlamento Mondiale nel corso della prima fase operativa.

4.   I membri del Parlamento Mondiale delle categorie c), d) ed e), sopra definite, in funzione nel Parlamento Provvisorio Mondiale, continueranno a restare in carica nel Parlamento Mondiale, durante la prima fase operativa del Governo Mondiale, e il loro mandato regolamentare decorrerà a partire dalla proclamazione della prima fase operativa.

Sez. D   Formazione dell’Esecutivo Provvisorio Mondiale

1.   Non appena il Parlamento Provvisorio Mondiale sarà stato riunito, esso eleggerà il Presidium del Governo Provvisorio Mondiale tra i candidati proposti dalla Commissione per le candidature.

2.   Il Presidium potrà proporre candidature supplementari per il Gabinetto Esecutivo.

3.   Il Parlamento Provvisorio Mondiale elegerà successivamente i membri del Gabinetto Esecutivo.

4.   Il Presidium ripartirà allora gli incarichi ministeriali tra i membri del Gabinetto Esecutivo e del Presidium stesso.

5.   Quando saranno state completate le fasi da 1) a 4) della presente Sezione D, il Governo Provvisorio Mondiale sarà dichiarato in funzione al servizio del benessere dell’umanità.

Sez. E   Primi Provvedimenti del Governo Provvisorio Mondiale

1.   Il Presidium, dopo aver consultato il Gabinetto Esecutivo, le Commissioni incaricate dei problemi mondiali particolari e il Parlamento Mondiale, definirà un programma di azione per i problemi mondiali più urgenti.

2.   Il Parlamento Provvisorio Mondiale si metterà all’opera, seguendo il programma fissato per risolvere i problemi, e intraprenderà tutte le azioni ritenute appropriate e realizzabili, conformemente alle clausole della presente Costituzione Mondiale.

3.   L’applicazione e il rispetto della legislazione, promulgata dal Parlamento Provvisorio Mondiale, verranno ottenute, per adesione voluntaria, in vista dei vantaggi che se ne potranno ottenere.  L’autorità del Governo Provvisorio Mondiale andrà, nel frattempo, rafforzandosi mediante la progressiva ratifica della Costituzione Mondiale.

4.   Il Parlamento Provvisorio Mondiale e l’Esecutivo Provvisorio Mondiale potranno intraprendere alcune delle azioni previste nella Sezione C-12 dell’Articolo 17 per la prima fase operativa del Governo Mondiale, nella misura in cui esse siano ritenute appropriate e realizzabili.

5.  L’Organizzazione per lo Sviluppo Economico Mondiale e l’Ente per il Disarmo Mondiale saranno istituiti tenendo conto delle loro azioni correlate.

6.   Il Parlamento Mondiale e il Gabinetto Esecutivo del Governo Provvisorio Mondiale procederanno alla creazione, in via provvisoria, di altri organi e enti del Governo Mondiale ed in particolare di quelli previsti dalla Sezione C-10 dell’Articolo 17, nella misura in cui ciò parrà auspicabile e realizzabile.

7.   Le varie commissioni preparatorie per i problemi mondiali più urgenti, potranno essere trasformate in Dipartimenti Amministrativi del Governo Provvisorio Mondiale.

8.   In tutti questi suoi lavori e attività, il Governo Provvisorio Mondiale agirà in conformità con le disposizioni della presente Costituzione per la Federazione della Terra.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Testo adottato nelle sedute plenarie dell’Assamblea Costituente Mondiale

a Innsbruck, Austria, il 23 ed il 25 giugnio 1977.

La cerimonia per l’apposizione delle firme ha avuto luogo nel pomeriggio del 27 Giugnio 1977 in cui la Costituzione è stata sottoscritta da circa 135 partecipanti di 25 paesi.

Il Articolo 19 esto adottato nelle sedute plenarie dell’Assamblea Costituente Mondiale

a Colombo, Sri Lanka, in gennaio 1979.

Luogo 59 emendamenti esto adottato nelle sedute plenarie dell’Assamblea Costituente Mondiale a Troia, Portugal, in  maggio 1991.

INDICE

Preambolo

Articolo 1   Funcioni Generali del Governo Mondiale

Articolo 2   Struttura Fondamentale della Federazione Mondiale e del Governo Mondiale

Articolo 3   Organi del Governo Mondiale

Articolo 4   Assegnazione de Poteri Specifici al Governo Mondiale

Articolo 5   Il Parlamento Mondiale

Sez. A   Funzioni e Poteri del Parlamento Mondiale

Sez. B   Composizione del Parlamento Mondiale

Sez. C   La Camera dei Popoli

Sez. D   La Camera delle Nazioni

Sez. E   La Camera dei Consiglieri

Sez. F   Procedure del Parlamento Mondiale

Articolo 6   L’Esecutivo Mondiale

Sez. A   Funzione e Poteri dell’Esecutivo Mondiale

Sez. B   Composizione dell’Esecutivo Mondiale

Sez. C   Il Presidium

Sez. D   Il Gabinetto Esecutivo

Sez. E   Procedure dell’Esecutivo Mondiale

Sez. F   Limiti dell’Esecutivo Mondiale

Articolo 7   L’Amministrazione Mondiale

Sez. A   Funzioni dell’Amministrazione Mondiale

Sez. B   Struttura e procedure dell’Amministrazione Mondiale

Sez. C   Dipartimenti dell’Amministrazione Mondiale

Articolo 8   Il Complesso di Integrazione Mondiale (Complesso Integrativo)

Sez. A   Definizione

Sez. B   L’Amministrazione della Funzione Pubblica Mondiale

Sez. C   L’Amministrazione Mondiale delle Frontiere e delle Elezioni Mondiali

Sez. D   L’Instituto per le Procedure Governative e per i Problemi Mondiali

Sez. E   L’Ente Specializzato per la Ricerca e la Pianificazione

Sez. F   L’Ente Specializzato per la Valutazione Tecnologica e Ambientale

Sez. G  A’Amministrazione Finanziaria Mondiale

Sez. H

Articolo 9   L’Apparato Giudiziario Mondiale

Sez. A   Giurisdizione della Corte Suprema Mondiale

Sez. B   Sezioni della Corte Suprema Mondiale

Sez. C   Sedi della Corte Suprema Mondiale

Sez. D   Il Collegio dei Giudici Mondiali

Sez. E   Il Tribunale Superiore della Corte Suprema Mondiale

Articolo 10   Il Sistema per Imporre el Rispetto del Diritto e della Legislazione Mondiale

Sez. A   Principi Fondamentali

Sez. B   Struttura del Sistema per Imporre il Rispetto della Legge Mondiale

Sez. C   La Polizia Mondiale

Sez. D   Mezzi per Imporre il Rispetto della Legislazione Mondiale

Articolo 11   L’Ombudsmus Mondiale (Organismo Mondiale per la Protezione dei Diritti dell’Individuo)

Sez. A   Funzioni e Poteri dell’Ombudsmus Mondiale

Sez. B   Composizione dell’Ombudsmus Mondiale

Articolo 12   Carta dei Diritti dei Cittadini della Terra

Articolo 13   Principi Direttivi del Governo Mondiale

Articolo 14   Garanzie e Riserve

Sez. A   Garanzie Inderogabili

Sez. B   Riserve di Potere

Articolo 15   Zone Federali Mondiali e Capitali Mondiali

Sez. A   Zone Federali Mondiali

Sez. B   Le Capitali Mondiali

Sez. C Procedure di Ubicazione

Articolo 16   Territorio Mondiale e Relazioni Esterne

Sez. A   Territorio Mondiale

Sez. B   Relazione Esterne

Articolo 17   Ratifica e Attuazione

Sez. A   Ratifica della Costituzione Mondiale

Sez. B   Fasi di Attuazione

Sez. C   Prima Fase Operativa del Governo Mondiale

Sez. D   Seconda Fase Operativa del Governo Mondiale

Sez. E    Fase Operativa Completa del Governo Mondiale

Articolo 18   Emendamenti

Articolo 19   Governo Provvisorio Mondiale

Sez. A   Provvedimenti spettanti all’Assemblea Costituente Mondiale

Sez. B   Attività delle Commissioni Preparatorie

Sez. C   Composizione del Parlamento Provvisorio Mondiale

Sez. D   Formazione dell’Esecutivo Provvisorio Mondiale

Sez. E   Primi Provvedimenti del Governo Provvisorio Mondiale